testo integrale con note e bibliografia
La sentenza n. 141 del 2025 della Corte costituzionale interviene su una delle scelte più discusse della legislazione emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19: il divieto temporaneo di licenziamento per ragioni economiche (il c.d. blocco dei licenziamenti) e, in particolare, la mancata estensione del blocco a protezioni dei dirigenti quando il recesso assuma la forma del licenziamento individuale.
A una prima lettura, la vicenda potrebbe apparire ormai “chiusa” insieme alla stagione normativa che l’ha generata. Il blocco era infatti una misura eccezionale, connessa a un contesto storico irripetibile e destinata a produrre effetti circoscritti nel tempo. Eppure, proprio perché nasce dall’innesto di una disciplina straordinaria su un sistema già strutturalmente differenziato, la pronuncia offre un’occasione preziosa per tornare su nodi di fondo che trascendono l’emergenza sanitaria e restano attuali: da un lato, la legittimità costituzionale (e la tenuta sistematica) delle differenze di trattamento fra dirigenti e non dirigenti in materia di protezione contro i licenziamenti illegittimi; dall’altro, l’ambigua differenziazione – amplificata dall’emergenza – tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo quando quest’ultimo coinvolga (anche) dirigenti.
La normativa emergenziale, com’è noto, ha perseguito una finalità di protezione “larga”, riconducibile a logiche di stabilizzazione sociale e di contenimento degli effetti economici della crisi: preservare, nel maggior numero possibile di casi, la continuità dei rapporti di lavoro e quindi la capacità reddituale dei lavoratori, in un periodo caratterizzato dal blocco o dalla forte contrazione delle attività produttive. Tuttavia, il legislatore ha costruito il divieto di licenziamento individuale attraverso un rinvio alla disciplina del giustificato motivo oggettivo (art. 3 l. n. 604/1966), che – nella sua architettura originaria – non include i dirigenti. Ne è derivato un assetto “selettivo”: il blocco ha operato pienamente per quadri, impiegati e operai, mentre per i dirigenti ha lasciato aperto lo spazio del recesso individuale per ragioni oggettive, o quanto meno a dubbi interpretativi non banali da chiarire.
Allo stesso tempo, sul versante dei licenziamenti collettivi il quadro risultava – ed è tuttora – diverso. Le procedure di riduzione del personale, infatti, per effetto dell’evoluzione normativa e degli adattamenti anche sovranazionali del sistema, possono coinvolgere anche i dirigenti; e, poiché la legislazione emergenziale ha inciso anche su quelle procedure, la conseguenza è stata una asimmetria difficilmente ignorabile: per il dirigente, il licenziamento collettivo veniva (temporaneamente) precluso, mentre il licenziamento individuale per ragioni economiche restava, in linea di principio, praticabile. È proprio su questo punto che si è innestato il contenzioso e, soprattutto, la frattura interpretativa registrata nella giurisprudenza di merito: da una parte, una lettura rigorosamente letterale che prendeva atto dell’esclusione dei dirigenti; dall’altra, una lettura “correttiva”, sostenuta in nome dell’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a ricomprendere i dirigenti nel perimetro del divieto.
Le ordinanze di rimessione – due della Corte di cassazione e una della Corte d’appello di Catania – hanno avuto il merito di riportare la questione sul terreno proprio del giudizio di costituzionalità, rifiutando di trasformare l’interpretazione in un surrogato della produzione normativa. In questo passaggio si colloca uno dei primi snodi metodologici messi bene in luce dal commento del prof. Romei: in presenza di un dato legislativo percepito come “iniquo” o poco coerente, l’argomento costituzionale può certamente orientare l’interprete, ma non può spingerlo oltre il limite delle soluzioni astrattamente compatibili con il testo. Da qui la scelta – per così dire obbligata – di investire la Corte costituzionale del dubbio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Con la sentenza n. 141/2025 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate. La motivazione ricostruisce la ratio degli interventi emergenziali entro una cornice di solidarietà collettiva e valorizza, insieme, due elementi: (i) la peculiarità del dirigente nel sistema del lavoro subordinato – tradizionalmente descritto come figura non pienamente comparabile alle altre categorie, caratterizzata da maggiore fiduciarietà e da un più ampio spazio di recedibilità datoriale, seppur non illimitata; (ii) l’ampia discrezionalità del legislatore nelle misure eccezionali adottate per fronteggiare la pandemia, purché temporanee e proporzionate. Un passaggio particolarmente significativo, anche per le implicazioni che trascina con sé, è la scelta della Corte di circoscrivere il perimetro del giudizio soprattutto lungo un profilo “interno” alla categoria dirigenziale (la diversa sorte del dirigente a seconda che il recesso sia individuale o collettivo), mettendo invece in secondo piano – o comunque fuori fuoco – il tema, più ampio e forse più radicale, della differenza di trattamento tra dirigenti e non dirigenti a parità di finalità protettiva del blocco.
In parallelo, la vicenda mette a nudo un problema sistemico che l’emergenza ha soltanto reso più evidente: la doppia anima della regolazione dei recessi “economici” quando entrano in gioco i dirigenti. Nel licenziamento collettivo, il dirigente è attratto in una disciplina legale procedimentalizzata, con logiche di comparazione e gestione collettiva dell’esubero; nel licenziamento individuale, invece, permane un regime segnato da maggiore elasticità e, soprattutto, da un diverso standard di giustificazione e di tutela. L’effetto è una configurazione non sempre intuitiva, talvolta persino contraddittoria negli esiti pratici: il medesimo lavoratore, in base alla forma del recesso prescelta dal datore, può godere di garanzie molto diverse. La stagione del blocco ha amplificato questa frizione, trasformandola in un vero “stress test” di ragionevolezza.
Rileggere questa particolare sentenza della Corte costituzionale significa non solo ripercorrere una pagina significativa del diritto del lavoro dell’emergenza, ma anche utilizzare quella pagina – con le sue asperità tecniche e le sue ambivalenze – come occasione di riflessione sulla fisiologia del sistema: sui confini dell’eguaglianza sostanziale nelle tutele contro i licenziamenti, sul ruolo della discrezionalità legislativa nei bilanciamenti fra libertà d’impresa e protezione del lavoro, e, non ultimo, sui limiti (e sulle responsabilità) dell’interpretazione quando il testo normativo, pur chiaro, appare discutibile nei suoi esiti.
