testo integrale con note e bibliografia

In linea generale lo sciopero – quale strumento di rivendicazione collettiva – è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un fenomeno di graduale e progressiva diminuzione del suo utilizzo.

Ritengo che questo fenomeno si possa spiegare con un altrettanto graduale e progressiva affermazione, nel panorama delle relazioni industriali, di rapporti improntati più al confronto ed al dialogo piuttosto che ai meri rapporti di forza.

E’ un segnale della complessiva maturazione socio/politica del nostro Paese che, dopo decenni di tensioni politiche molto forti, sembra ormai aver raggiunto un grado di stabilità certamente apprezzabile.

Resta che alcune forme di sciopero, come soprattutto quelli che riguardano i servizi pubblici essenziali, sono tuttora fortemente vissuti con notevole disagio da parte dei cittadini, soprattutto per le modalità con cui tale diritto viene esercitato come dirò meglio a breve.

In questo contesto lo strumento dello sciopero generale ha mantenuto, a mio avviso, la sua matrice originaria, ossia quella di una sua dimensione eminentemente politica.

Penso si possa affermare, infatti, che nella storia delle relazioni industriali italiane, lo sciopero generale sia stato utilizzato prevalentemente come strumento di contestazione delle scelte di politica economico/sociale dei vari Governi, piuttosto che come mezzo di pressione diretta nei confronti delle imprese.

Basti pensare ai grandi scioperi generali del secondo dopoguerra, alle mobilitazioni contro le politiche dei redditi negli anni Settanta o, più recentemente, agli scioperi proclamati per motivi economici e di politica estera.

In questa prospettiva, dunque, la finalità politica dello sciopero generale non rappresenta un elemento di novità ma costituisce piuttosto, a mio modo di vedere, una cifra “strutturale” di tale forma di astensione collettiva dal lavoro, che si colloca tradizionalmente sul terreno del confronto tra organizzazioni sindacali e istituzioni pubbliche.

Ciò che invece a me appare mutato negli anni non sono tanto le motivazioni che generalmente sottendono questo strumento di protesta, quanto piuttosto le modalità con cui lo sciopero generale viene esercitato, puntando in particolare sul coinvolgimento dei servizi pubblici essenziali, con lo scopo di incidere, nel modo più elevato possibile, sull’opinione pubblica.

E’ a tutti evidente, infatti, come lo sciopero che coinvolge i servizi pubblici essenziali ha degli effetti ed una risonanza incomparabilmente maggiore rispetto a qualsiasi altra forma di sciopero.

E non è un caso che questa tipologia di sciopero sia l’unica che è stata oggetto di quell’intervento di regolazione legislativa che l’art. 40 della nostra Costituzione prevede, invece (ed è bene ricordarlo), in via generale, per qualsiasi forma di sciopero.

La prudente scelta del legislatore si può condividere ma non v’è dubbio che si assiste ad una sempre crescente frequenza di proclamazioni di scioperi generali (anche da parte di sigle sindacali che non hanno il requisito della maggiore rappresentatività comparativa), mirati principalmente al coinvolgimento dei servizi pubblici essenziali, con effetti immediati sui diritti dei cittadini.

È in questa prospettiva che ritengo sia opportuno un adeguamento della pur importante disciplina dettata dalla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Una normativa che ha costituito un importante tappa nella ricerca di un equilibrio delicato tra interessi contrapposti, equilibrio fondato su obblighi di preavviso, informazione e garanzia delle prestazioni indispensabili, al fine di contemperare adeguatamente la tutela dei diritti della persona e la libertà sindacale di sciopero.

Ciò perché, ultimamente, tale regolamentazione vede frustrata la sua portata regolatrice in quanto si fa sempre più frequente il ricorso allo sciopero generale senza preavviso, sulla base di un’interpretazione “forzata” dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990.

Come noto, tale disposizione consente deroghe agli obblighi procedurali previsti dalla legge 146 solo in presenza di eventi idonei a incidere in modo diretto e immediato sulle condizioni di lavoro o sulla sicurezza dei lavoratori e sull'ordine costituzionale.

Si tratta di una previsione di carattere eccezionale che, proprio per la sua natura, non può essere letta in modo estensivo o avulso dalle finalità originarie che il legislatore ha chiaramente inteso perseguire, ossia rendere applicabile tale modalità di sciopero solo in presenza di eventi concreti e oggettivi che mettano effettivamente a rischio l’incolumità o la sicurezza dei lavoratori o dell’ordine pubblico.

Lo sciopero generale senza preavviso deve dunque rimanere sottoposto a quei limiti e a quelle condizioni che il legislatore ha individuato in modo ben preciso. Un’interpretazione eccessivamente ampia delle deroghe previste, infatti, rischierebbe di alterare l’equilibrio su cui si fonda l’intero impianto della legge, trasformando l’eccezione in regola e scaricando gli effetti della protesta direttamente sui cittadini-utenti, anziché sui destinatari istituzionali delle rivendicazioni.

Tutelare il diritto di sciopero significa anche preservarne la legittimazione costituzionale e sociale. Nei servizi pubblici essenziali, ciò passa necessariamente dal rispetto delle regole poste dal legislatore, che non rappresentano un limite alla libertà sindacale, ma una condizione indispensabile per garantire un corretto bilanciamento tra diritti fondamentali e per mantenere un sistema di relazioni industriali fondato sulla responsabilità.

Sempre in questa logica, e tanto più nei casi in cui lo sciopero generale coinvolga in maniera particolarmente impattante i servizi pubblici essenziali, occorrerebbe introdurre un ulteriore elemento che contribuirebbe a rendere più sostenibile, per la collettività dei cittadini, la gestione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali che è rappresentato dalla possibilità – più volte proposta nel dibattito dottrinale e politico – di conoscere in anticipo i lavoratori che intendono aderire all’astensione collettiva.
Una simile impostazione consentirebbe, infatti, alle imprese erogatrici del servizio pubblico di organizzare, in modo adeguato l’attività lavorativa al fine di garantire, come previsto dalla legge, l’erogazione delle prestazioni minime indispensabili a tutela dei diritti della persona ed al fine di rendere effettivo il diritto degli utenti ad essere preavvertiti in tempo utile su modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero.

Inoltre, tale adempimento potrebbe costituire anche un utile deterrente avverso l’uso strumentale della proclamazione dello sciopero mirata soltanto a perseguire il c.d. “effetto annuncio”, ossia l’effetto che deriva da una proclamazione cui segue una revoca dello sciopero all’ultimo momento.

È opportuno chiarire che una soluzione di questo tipo non si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario, si collocherebbe pienamente nel solco dell’equilibrio tracciato dall’ordinamento. La Costituzione infatti, come si diceva, nel riconoscere il diritto di sciopero all’art. 40, non lo configura come un diritto assoluto e illimitato, demandando al legislatore il compito di disciplinarne le modalità di esercizio.
Anche sotto questo profilo, dunque, l’obiettivo non è affatto comprimere la libertà sindacale, ma rafforzare la sostenibilità dello sciopero nei servizi essenziali, assicurando un corretto bilanciamento tra l’interesse collettivo e la tutela dei diritti dei cittadini-utenti.

Un approccio orientato alla responsabilità ed all’adeguato bilanciamento degli interessi in gioco risulta tanto più necessario se si considera un’ulteriore problematica che caratterizza l’assetto delle relazioni industriali in generale e che, anche in questo ambito, ha delle ripercussioni significative: l’aumento esponenziale di sigle sindacali, soprattutto in alcuni settori caratterizzati da un’eccessiva frammentazione del panorama sindacale e da un elevato livello di conflittualità motivata solo dalla necessità di ottenere spazio nei mezzi di informazione.

Come evidenziato anche dalla Prof.ssa Bellocchi (Presidente della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali), la presenza di numerose sigle sindacali, molte delle quali peraltro risultano scarsamente o per nulla rappresentative, ciascuna legittimata a proclamare autonomamente iniziative di sciopero, e la previsione di legge per cui l’intervallo tra uno sciopero ed un altro è di soli 10

giorni, fa sì che, astrattamente, potrebbero esserci nel medesimo settore ben 3 scioperi al mese, con evidenti ripercussioni sulla continuità del servizio pubblico e sui diritti degli utenti. Seppure le adesioni agli scioperi proclamati da sigle sindacali di dubbio seguito risultino avere dei numeri esigui, non può trascurarsi che in un settore come quello dei servizi pubblici essenziali l’astensione anche di pochi lavoratori, ovvero l’uso strumentale “dell’effetto annuncio”, può comportare una complicazione nell’organizzazione del lavoro, minando alla continuità del servizio pubblico, con elevati costi sociali.

Alla luce di queste considerazioni, a mio avviso, il tema dello sciopero generale che coinvolga in modo particolare i servizi pubblici essenziali richiede una riflessione matura e responsabile, capace di contemperare adeguatamente la tutela dei diritti costituzionali dei lavoratori e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini-utenti.
È dunque necessario riaffermare il valore delle regole come strumento di garanzia per gli interessi in gioco e promuovere un sistema di relazioni industriali basato sulla responsabilità, sulla trasparenza e sulla leale collaborazione tra parti sociali e istituzioni.

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