TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

Gli scritti che sono raccolti in questa sezione di Lavoro Diritti Europa costituiscono alcune tra le relazioni presentate in occasione delle Conversazioni di San Cerbone del 7 – 9 novembre 2025, dedicate al tema de “I rimedi nel diritto del lavoro e nel diritto civile – Principi, fattispecie, regole, tutele nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza”: la circostanza che - grazie all’entusiasta generosità di Marco Biasi e di Vincenzo Poso, ai quali si deve la prima messa a punto dell’idea di questa edizione delle Conversazioni – sia stato coinvolto anche chi qui scrive, insieme ad Elena Bargelli, sul versante dei civilisti, ed a Francesca Spena, su quello dei giuslavoristi, nell’organizzazione delle Conversazioni, unita alla cortesia della Direzione della Rivista, è all’origine di questa breve nota introduttiva alla pubblicazione delle relazioni.
Dal canto mio, ho aderito volentieri a quest’invito, per due concorrenti ragioni. La prima è rappresentata dal piacere di offrire un contributo, sia pure decisamente modesto, a Lavoro Diritti Europa, rivista di impatto particolarmente significativo nel dibattito giuslavoristico, per la ricchezza dei temi affrontati e per la capacità di intercettare sempre con tempestività le novità che emergono di volta in volta sul piano dell’intervento del legislatore, così come all’interno del laboratorio giurisprudenziale e dell’elaborazione dottrinale. La seconda si ricollega al desiderio di dare, anche in questo modo, testimonianza della piena condivisione da parte di chi scrive del progetto sottostante a questa tornata delle Conversazioni: progetto che è nato dalla convinzione che sarebbe stato utile creare un’occasione di riflessione comune tra studiosi del diritto civile e del diritto del lavoro proprio sull’argomento dei rimedi e di farlo in una prospettiva fortemente orientata al dialogo tra dottrina e giurisprudenza, per utilizzare la formula ormai entrata nell’uso da quando, quarantuno anni fa, Franco Galgano ne aveva fatto il sottotitolo e la cifra metodologica di un’altra rivista di grande rilievo scientifico, Contratto e Impresa.
È da diversi decenni che il termine rimedi è entrato nell’uso linguistico e nell’apparato argomentativo dello studioso del diritto civile, così esprimendo in maniera nitida l’idea secondo la quale “la funzione storica dell’ordinamento giuridico non è solo quella di dare ordine e sistemazione alle relazioni sociali ma fornire risposte in positivo ove violazioni siano realizzate” ; ed ovviamente la prospettiva dei rimedi è particolarmente connaturale ad una materia, qual è il diritto del lavoro, che rinviene la sua ragion d’essere costitutiva proprio in quella di predisporre tecniche di protezione degli interessi di coloro – i lavoratori subordinati – che hanno bisogno di una tutela calibrata sulla loro posizione asimmetrica nella relazione con il datore di lavoro.
Naturalmente, la suggestione, sia per lo studioso del diritto civile che per quello del diritto del lavoro, della prospettiva rimediale non può di per sé condurre ad accreditare l’ipotesi ricostruttiva secondo la quale i rimedi possono perfino precedere i diritti: un’ipotesi che, accreditata in particolare nell’esperienza di common law, in quanto caratterizzata – almeno nella gran parte delle materie – da un’incidenza della legge scritta assai più evanescente rispetto a quella propria dell’ordinamento giuridico italiano, ha trovato talora punti di emersione anche nel nostro sistema normativo, ad esempio attraverso la tutela cautelare atipica somministrata dall’art. 700 c.p.c.. Quella da ultimo evocata è tuttavia un’impostazione che non può essere sviluppata in tutti i suoi corollari, nel nostro sistema normativo, nel quale l’attribuzione di rilevanza, e di tutela, ad un interesse presuppone pur sempre un indicatore normativo sufficientemente specifico.
Proprio da questo punto di vista gli scritti raccolti in questa sede (e che peraltro non esauriscono la ricchezza dei contributi presentati in occasione delle Conversazioni: quelli più specificamente riferiti all’area del diritto civile sono in corso di pubblicazione su riviste di quell’area disciplinare) sono esemplari dal punto di vista metodologico. In essi, infatti, la suggestione della prospettiva rimediale non fa mai aggio sul rigore sistematico e sull’attenzione ai dati normativi che di volta in volta vengono in considerazione: che si tratti di ragionare su una tecnica di tutela – quella apprestata attraverso lo schema argomentativo della frode alla legge - efficacemente definita come potenzialmente dirompente nello scritto di Silvia Burelli su Frode alla legge e somministrazione di lavoro, ovvero sugli sviluppi della elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di codatorialità, elegantemente illustrati da Gualtiero Michelini, nei termini di un percorso ricostruttivo che, nel prisma del principio di effettività, intende pervenire alla tutela solidale del credito del lavoratore, anche a prescindere da una qualificazione di illegittimità dell’assetto impresso all’organizzazione (co)datoriale. E l’interesse estremo del tema della codatorialità, nel momento presente della riflessione giuslavoristica, è confermato dal rilievo che su di esso si soffermano anche altri due contributi, quelli di Roberta Rainone e di Beatrice Rossilli.
Indicazioni di metodo analoghe a quelle poc’anzi cennate si desumono anche dagli altri contributi qui raccolti: che si tratti delle meditate perplessità di Donato Marino sulla “affermazione della tecnica risarcitoria, quale tecnica privilegiata di tutela”, come tale da palesare “un netto cambiamento di paradigma portando via con sé larga parte del patrimonio giuridico-assiologico che ha consentito al diritto del lavoro, per lunghi anni, di svolgere un ruolo cruciale nella tutela dei beni e dei diritti fondamentali della persona”, collocandosi in controtendenza rispetto all’emergere di tecniche sanzionatorie nel diritto civile, o della approfondita riflessione di Valentina Ricchezza, dalla quale emerge nitida la consapevolezza del ruolo che una condanna risarcitoria declinata in funzione anche sanzionatoria può avere, quanto meno in alcuni ambiti, al fine di assicurare l’effettività della tutela.
Qualche cenno in più merita il tema dell’abuso del diritto, e non solo perché ad esso sono dedicati tre densi e ricchi contributi, di Marco Biasi, di nuovo di Silvia Burelli e di Riccardo Diamanti.
Al di là della relativa primogenitura temporale che si deve ascrivere al diritto del lavoro sul versante dell’uso di argomentazioni in termini di abuso del diritto, al fine di controllare gli atti di esercizio dei poteri datoriali, anche sul piano delle relazioni industriali e degli esiti applicativi assai interessanti che, già in epoca ormai non recente, si sono raggiunti in questa prospettiva , è di nuovo all’esperienza giuslavoristica che si deve, infine, una prima intuizione della circostanza che condotte abusive vi possono essere anche dal lato della parte del rapporto pure destinataria, in linea di principio, della disciplina protettiva di legge e cioè del lavoratore subordinato: aspetti sui quali si sofferma largamente lo scritto di Marco Biasi.
In altre parole, la clausola dell’abuso del diritto può essere utilizzata anche al fine di scrutinare comportamenti, in ipotesi abusivi, di soggetti pure destinatari di un grado di protezione normativa particolarmente rilevante, quali appunto i lavoratori subordinati ovvero i consumatori.
Possono essere richiamati, in questa prospettiva, i casi di abuso del diritto del consumatore, in particolare, l’abuso del diritto di recesso da parte del consumatore, non potendosi ritenere che ad una valutazione secondo ragionevolezza debba sfuggire l’esercizio di una situazione giuridica soggettiva pure posta a protezione di colui in favore del quale la stessa è riconosciuta.
Anche quest’ultima esemplificazione concorre a restituire l’immagine del diritto del lavoro e del diritto civile come due laboratori o cantieri nei quali si mettono a fuoco problemi, e si apprestano soluzioni, destinati sovente ad essere esportati dall’uno all’altro ambito: ciò che conferma, ancora una volta, l’estrema utilità di incontri di studio quale quello documentato dai contributi qui pubblicati.

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