testo integrale con note e bibliografia
Il recente conflitto di opinioni che agita il Paese sull’esito del referendum relativo alla giustizia propone una serie di riflessioni su un intervento di riforma costituzionale che va ben oltre la oggettiva necessità di porre fine al cosiddetto correntismo che da più di mezzo secolo ha talvolta inquinato l’attività del CSM.
Tuttavia , per meglio comprendere quanto sia importante per il cittadino preservare la autonomia di tutte le componenti giudicanti ed inquirenti previste dalla nostra Costituzione anche da pericoli potenzialmente aperti da normative apparentemente non in modo diretto influenti sulla autonomia, ritengo utile porre l’accento su una riforma epocale intervenuta negli anni settanta del novecento in materia di lavoro e su accadimenti del tutto nuovi catapultati in quel periodo sui giudici addetti alle sezioni del lavoro presso le Preture di tutta Italia.
Lo Statuto dei lavoratori , introdotto con la legge n. 300 del 1970 , era costituito da un complesso di norme che comprendeva ogni possibile ambito delle controversie in materia di lavoro con un impatto quasi rivoluzionario rispetto alla legislazione previgente che, al contrario , era orientata a salvaguardare la pattuizione di carattere privato nascente da entità, pure esse private, quali erano le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative : la fonte più rilevante risiedeva cioè nella contrattazione collettiva.
Dal 1970 il Legislatore ha ritenuto di apportare al mondo del lavoro una serie di regole nuove a tal punto da sovvertire ogni precedente situazione in materia di lavoro sia sotto l’aspetto del merito, che sotto quello dello strumento decisionale incentrato sulla nuova figura di giudice del lavoro insediata nelle Preture.
Si trattava di una struttura decisionale monocratica con competenze senza limiti per le controversie in materia di lavoro e ciò in modo difforme da quanto esistente nel panorama generale dei settori civili e penali devoluti a giudici collegiali operanti nei Tribunali, nelle Corti di appello e nella Cassazione (a eccezione delle questioni civili e penali di minore importanza devolute ai Pretori). Tale innovazione di tipo strutturale veniva a confluire nella innovazione, forse ancora più rilevante, varata nella materia specifica del lavoro.
Si pensi alla disciplina in materia di licenziamenti individuali e collettivi, alla materia disciplinare, alle questioni salariali e a quella degli orari di lavoro.
Quelle sopra indicate erano solo alcune delle tipologie di materie intorno alle quali si agitavano problematiche di ampia portata in un mondo imprenditoriale che stentava a uniformarsi alle nuove normative, con particolare riferimento ai licenziamenti, essendo da molti vissuta la reintegrazione nel posto di lavoro per assenza di legittimità del licenziamento come una sconfitta di quel tale imprenditore o, al più, come un errore grave del giudice.
Quindi dal 1970 i giudici si trovarono a gestire una materia assai complessa, senza il supporto di una giurisprudenza precedente e, come vedremo tra poco, senza giovarsi di una efficiente struttura amministrativa di supporto.
Tale gravoso compito era maggiormente rilevante in sedi come quella milanese dove uno sparuto gruppo di poco più di una decina di giudici si trovava a gestire una materia trattata in quella area ove maggiore era la concentrazione delle imprese e delle OO.SS che, a loro volta, si giovavano di strutture legali e di supporto particolarmente efficaci e preparate.
Basta riflettere sui poteri di indagine del giudice del lavoro, con la possibilità di avvalersi quasi esclusivamente dei testi che le parti intendevano sentire, a fronte, ad esempio, di una affermata crisi aziendale comportante una rilevante diminuzione degli organici.
Quali strumenti di conoscenza potevano aiutare il giudice sulla valutazione della effettiva esistenza della crisi, sulla sua dimensione, sulla ricaduta sui lavoratori da licenziare, sulla loro selezione ?
La risposta ovviamente era diversa caso per caso ma certamente rappresentava un esempio di quanto il Legislatore aveva delegato ai giudici del lavoro conferendo loro un ampio potere nella interpretazione delle varie fattispecie soprattutto con riferimento alle figure della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti.
Tuttavia tale aspettativa rimase sempre tale essendo mai stata attuata, come del resto sino ad oggi per quanto concerne l’intero settore della giustizia afflitto da perenni ben note carenze.
Maggiori incombenze, al contrario, vennero introdotte nei confronti dei giudici del lavoro poco dopo il varo dello Statuto, con la riforma processuale di cui alla legge n.533 del 1973 che introduceva un rito particolarmente celere impostato alla definizione delle controversie di lavoro in tempi rapidissimi , pena la possibilità, per il giudice inottemperante, di incorrere in sanzioni disciplinari.
Ancora una volta, in una materia particolarmente sensibile sotto il profilo sociale e in tempi di dilagante terrorismo politico, si scaricavano sul giudice del lavoro incombenze che potevano a stento essere affrontate con una struttura organizzativa adeguata ma mai varata.
In tale contesto normativo e organizzativo, in una epoca in cui ancora non veniva compreso pienamente quanto di nuovo la legislazione di quella epoca aveva apportato nelle relazioni industriali e nel mondo del lavoro, il giudice del lavoro si trovò fatalmente, in molti casi, accusato di politicizzazione a fronte di decisioni non condivise.
Era però evidente che tali accuse erano assai spesso pretestuose e fatte circolare da chi aveva interesse a giustificare proprie mancanze più che a certificare la effettiva esistenza di giudizi determinati da spinte politiche o ideologiche del tale giudice.
Non di rado avvenne che casi analoghi fossero decisi in modo diverso da giudici della stessa sezione e che tali diverse soluzioni rafforzassero convincimenti di mala gestione dei processi animata da appartenenza politica in capo a qualche magistrato.
In realtà negli anni immediatamente successivi al 1970 i giudici del lavoro di Milano costituirono, nel loro complesso, una sorta di laboratorio di ricerca in una materia particolarmente suscettibile di generare contrapposizioni nelle relazioni industriali e, particolarmente, nel settore del lavoro.
Proprio in questo contesto temporale socialmente instabile si verificò che alcuni datori di lavoro non compresero subito e completamente la portata della nuova, e in certo senso rivoluzionaria, disciplina legislativa del lavoro che andava anche ad integrarsi con la contrattazione collettiva la quale, al contrario, proponeva una visione amplificata dei nuovi diritti dei lavoratori.
In quel periodo iniziale dall’entrata in vigore dello Statuto, come più sopra accennato, si fece strada in alcuni settori del mondo del lavoro l’accusa di politicizzazione dei giudici del lavoro milanesi che avrebbero adottato molteplici decisioni in ossequio ad una ideologia di sinistra più che in applicazione corretta della legge vigente.
Nella realtà questa accusa era totalmente infondata e quei giudici, pure nella loro diversità, consentirono l’adozione di decisioni, magari in alcuni casi contrastanti, ma egualmente utili per una complessa e futura giurisprudenza consolidata soprattutto con riferimento alla cosiddetta interpretazione costituzionalmente orientata.
Poteva accadere che un giudice venisse accusato di essere condizionato da una destra politica intimamente condivisa, mentre un altro di essere portatore di interessi tipicamente di sinistra ma questo non rileva nella realtà in quanto ciascun essere umano, ivi compreso il giudice, è portatore di valori propri.
Quello che interessa è però che il giudice operi in buona fede nella interpretazione delle leggi senza stravolgerne il senso, ritenuto tuttavia che il sistema di garanzie posto dai vari gradi di giudizio costituisce argine a infondate soluzioni e garanzie a fronte di ripetute contrastanti analisi dello stesso compendio sotto esame.
Per concludere si può affermare che i giudici del lavoro, usufruirono in massima ampiezza di quella autonomia e indipendenza nell’affrontare e risolvere una serie imponente di problemi , anche attraverso alcune inizialmente isolate e coraggiose decisioni, fornendo un prezioso materiale di discussione non ultimo con l’ausilio di un Foro preparato, specializzato e portatore di argomenti quasi mai banali, argomenti che indussero un rafforzamento in quella delicata opera di consolidamento di vitali interessi del mondo del lavoro che ancora oggi risentono di quanto accaduto oltre mezzo secolo fa.
Si può concludere quindi nel sollecitare ciascuno a vigilare sulla conservazione di quel valore assoluto della autonomia e della indipendenza di tutte le magistrature affinché la sua compressione, anche in un futuro più o meno lontano, debba essere totalmente esclusa.