TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
1. Lo sciopero generale per la Flotilla: un banco di prova.
Lo sciopero generale del 3 ottobre 2025, proclamato a seguito del blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana, costituisce dal punto di vista del diritto del lavoro e delle relazioni industriali un banco di prova per tutti i principali profili di questa peculiare manifestazione del conflitto collettivo.
Specialità che, per quanto nota, merita di essere nuovamente ricordata a introduzione delle riflessioni che Lavoro Diritti Europa ha deciso di ospitare, per lo stimolo che la recente, menzionata vicenda offre, non solo agli studiosi della materia e ai protagonisti sindacali, ma – se pensiamo al contenzioso in atto – al decisore amministrativo, giudiziale e anche politico.
Gli scioperi generali, in una prima fase, hanno segnato nel Paese momenti di straordinaria rilevanza socio-politica: agli albori del movimento sindacale , nel primo dopoguerra , all’avvento del fascismo , nella lotta di liberazione , nel secondo dopoguerra . Vi si legge l’intreccio profondo tra le istanze del lavoro e alcune fasi decisive della storia delle istituzioni italiane.
In effetti, nessun altro strumento di lotta appare più incisivo e impattante. Simbolicamente esso esprime al massimo grado, da un lato, la capacità di mobilitazione da parte del sindacato; dall’altro, la solidarietà tra i prestatori di opere dei diversi settori merceologici, per obiettivi comuni o in una sintesi alta dei molteplici interessi socio-professionali. Non è un caso che lo sciopero generale sia praticato soprattutto negli ordinamenti con tradizioni di sindacalismo confederale .
Si tratta di un’esperienza che ha giocato un ruolo pure nel dibattito costituente. Chi lo ha ricostruito, bene ha mostrato come essa abbia concorso alla formulazione testuale dell’art. 40. Dal che si ricava l’esplicita opzione dei Costituenti – poi come noto validata dalla Consulta – per la protezione dello sciopero non solo per fini contrattuali e di categoria .
2. L’essenza politica dello sciopero generale.
Sebbene il fenomeno non sia svanito nel periodo successivo , lo sciopero generale ha assunto in seguito declinazioni soprattutto economiche , nonostante la finalità politica sia permasta, quale elemento coessenziale a questa forma di lotta.
I fatti del 3 ottobre scorso costituiscono, in vero, una riedizione dello sciopero generale politico in senso stretto, ma quale eccezione, tra le poche, nel trend segnalato .
Sul piano formale, il profilo più rilevante, che la manifestazione per la Flotilla ripresenta, attiene alla considerazione costituzionale dello sciopero privo di rivendicazioni contrattuali e professionali, di esclusivo contenuto politico tanto nel destinatario (qui, uno Stato estero) quanto nel contenuto (il blocco navale nei confronti delle imbarcazioni della Flotilla).
Non si può non richiamare in proposito lo strappo che la Cassazione ha consumato, nel 2004 , rispetto alla chiara giurisprudenza costituzionale che ha correttamente inquadrato simile fattispecie, non ex art. 40 Cost., ma quale libertà che, se come tale è penalmente irrilevante, non vale però a giustificare la sospensione potestativa del rapporto di lavoro .
Probabilmente, sotto questo aspetto, la vicenda del 3 ottobre non si presterà né a una conferma né a un auspicabile revirement, poiché non constano reazioni disciplinari datoriali nei confronti degli scioperanti: dunque, un contenzioso non appare all’orizzonte. In molti settori, in vero, per la scarsa adesione sortita ; in alcune realtà aziendali , probabilmente, per una carenza di interesse del datore o, comunque, per la preferenza a non innescare polemiche mediatiche e, per l’appunto, strascichi nelle aule di tribunale.
L’attualità anche internazionale segnala recenti, possibili evoluzioni delle motivazioni politiche alla base di scioperi che potrebbero rivestire una dimensione intercategoriale , con il ricorrere delle questioni ambientali e il conseguente interrogativo, sul piano interno, della riconducibilità al diritto ex art. 40 Cost. La risposta non può che essere positiva ogni qual volta la questione climatica presenti un nesso con gli interessi professionali dei lavoratori. La riforma costituzionale che ha riscritto il c. 2 dell’art. 41 Cost., con il limite della protezione dell’ambiente all’iniziativa economica privata , corrobora questa ipotesi.
Altro è osservare lo scarso seguito, tra i lavoratori, di simili iniziative . Eppure, vi sono settori, come quello automobilistico, che soffrono clamorosi rischi e crisi occupazionali, dovuti a politiche di transizione ecologica che appaiono prive di serie riflessioni sulle conseguenze sociali.
3. Lo sciopero generale nei servizi pubblici essenziali.
Non molto arato in genere nella dottrina giuridica, il tema dello sciopero generale è tuttavia approfondito con riguardo ai pubblici servizi .
La l. n. 146/1990 non vi fa espressa menzione: dal che, deve comunque ricavarsi la necessità di contemperare – non potrebbe essere diversamente – lo sciopero generale con i diritti della persona costituzionalmente tutelati. Tuttavia, pur nella cornice legale, il peso dell’interesse collettivo implicato – cui potrebbe non essere estraneo quello degli stessi utenti dei servizi – ben può giustificare un bilanciamento diverso, con una attenuazione dei vincoli usualmente gravanti su astensioni di altro tipo.
Del resto, per quanto non appaia preclusa una regolamentazione interconfederale dello sciopero generale, da sottoporre al vaglio dell’Autorità indipendente, la legge è stata implementata con discipline di settore che, come noto, renderebbero per sé impraticabili scioperi oltre i confini delle categorie. L’esperienza comparata mostra, in effetti, l’esigenza di un’autorità di riferimento centrale per governare fenomeni che, viceversa, resterebbero ingabbiati o esposti ad antinomie settoriali .
La Commissione di garanzia di tutto ciò si è fatta carico, con esiti discussi, ma che nei contributi qui pubblicati appaiono per lo più apprezzati . Non senza evidenziare che il Garante possa molto, non tutto: sicché anche tra le parti sociali è auspicato l’intervento eteronomo .
Un primo problema, riproposto con forza a seguito dei fatti del novembre 2023 , è di ordine definitorio. Correttamente, si è evidenziato come sia rimasto insoluto il confine tra sciopero intercategoriale, assoggettato ai consueti vincoli; e generale, a regime agevolato quanto alle procedure di raffreddamento, alla durata, alla rarefazione .
La più recente soluzione della Commissione – che sia ritenuta in tutto o solo in parte coerente con la prassi interpretativa pregressa – appare persuasiva . Secondo l’ultimo orientamento , si considera generale unicamente lo sciopero che investa tutto il territorio nazionale e ogni settore pubblico e privato, senza eccezioni. In effetti, alla luce dello scopo della legge, solo un interesse di portata generale giustifica l’affievolimento delle ordinarie garanzie dei diritti della persona. Inoltre, la soluzione soddisfa meglio le esigenze di certezza applicativa: risulta infatti arduo distinguere tra sciopero generale e intercategoriale quando vengano escluse dall’astensione solo determinate categorie, di cui occorrerebbe pesare qualità e quantità.
La cronaca sindacale, anche recente, è poi destinata a rinfocolare il dibattito sulle eccezioni all’obbligo di preavviso di cui all’art. 2, c. 7, l. n. 146/1990, relative alla difesa dell’ordine costituzionale e alla protesta per eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori .
Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione di Garanzia ai sindacati proclamanti lo sciopero dello scorso ottobre erano inevitabili, per la palese inconferenza delle ragioni della protesta con le citate eccezioni legali , come adeguatamente motivato nelle relative delibere .
Tanto sul piano costituzionale quanto su quello della disciplina dei servizi pubblici, può così essere acquisito un ulteriore elemento. La qualificazione formale delle finalità dello sciopero, emergente dagli atti di proclamazione, non esime l’interprete dall’indagine, agli effetti di legge, sulle reali motivazioni, ricavabili da tutte le circostanze anteriori, concomitanti e successive all’astensione. Correttamente il Garante ha ritenuto irrilevanti anche le questioni di sicurezza del personale a bordo, invocate dal sindacato sempre ai sensi dell’art. 2, c. 7 . Ragionare in senso contrario condurrebbe facilmente a condotte fraudolente. Ed è interessante osservare come questo approccio sia autorevolmente condiviso sul piano comparato .
4. Chi proclama cosa?
Il settore dei servizi pubblici fa emergere problemi anche di portata più estesa, come quello dei soggetti abilitati a proclamare scioperi che oltrepassano i confini della categoria. Le questioni sono sollevate da proclamazioni, potenzialmente fraudolente, ad opera di organizzazioni scarsamente rappresentative, isolate, perfino statutariamente inadeguate ad astensioni di rilievo generale. E ciò al fine di godere del regime agevolato, di cui si è detto.
Si tratta di una preoccupazione condivisa , a cui però non è semplice fornire una risposta per la mancanza di una legge sindacale, senza la quale non è possibile giudicare con certezza la consistenza associativa e la capacità rappresentativa dei soggetti proclamanti. Sicché ogni valutazione sul punto rischia di essere arbitraria.
Per conseguenza, nemmeno è semplice, a diritto vigente, sostenere l’illegittimità di una proclamazione che investa settori diversi e ulteriori rispetto a quelli contemplati dallo statuto sindacale: la questione (ad oggi irrisolta) dei perimetri, è noto, ha riverberi anche sul fronte del conflitto collettivo. Restano interessanti alcune ipotesi applicative, sebbene possano apparire fragili in assenza di un supporto normativo, come quella di indagare il carattere realmente confederale del soggetto proclamante lo sciopero generale . Più percorribili, anche solo a mezzo di una regolazione collettiva, sono le proposte finalizzate alle previsioni di impatto, come quella di comunicazione preventiva individuale (e vincolante) dell’astensione .
Sebbene non specificamente inerenti allo sciopero generale, non mancano nei contributi che seguono considerazioni con riferimento all’istituto della precettazione. E, ciò, vista pure la recente giurisprudenza amministrativa . La riflessione scientifica ha coralmente stigmatizzato l’utilizzo disinvolto di un potere, che nel sistema della legge dovrebbe costituire l’extrema ratio, specialmente in assenza di una segnalazione della Commissione. Anche di ciò probabilmente l’autorità amministrativa dovrebbe tenere conto, nonostante il settore dei trasporti permanga esposto a una conflittualità insostenibile, che investe l’interesse generale .
5. La fine di un’era e le prospettive future.
Sullo sfondo, resta la grande questione, con cui si è introdotta la sezione di questo numero della Rivista. A che serve oggi lo sciopero generale? Quali risultati è in grado di conseguire? Due tra le principali organizzazioni sindacali interpellate hanno offerto valutazioni critiche e prospettive de futuro.
E’ fin troppo facile osservare come il conflitto collettivo in Italia – ma con tendenze comuni anche ad altre esperienze – risenta di problemi correlati, non solo alla capacità di intermediazione sindacale, ma anche alla divaricazione delle strategie confederali: sicché uno sciopero generale “separato” – al di là del piano formale – appare già un ossimoro . Senza contare l’ulteriore svilimento che deriva, vuoi da iniziative reiterate e per obiettivi difficilmente conseguibili, vuoi dall’abuso ad opera di soggetti scarsamente rappresentativi.
Né è di aiuto una giurisprudenza che, lungi dal valorizzare l’autotutela, offre eguale copertura a iniziative di corto respiro, peraltro ponendosi in contrasto con precedenti che potevano dirsi consolidati .
Occorre domandarsi se, nondimeno, vi siano altri strumenti con cui il sindacato possa ancora esprimere la vocazione, propria della tradizione italiana, a concorrere al bene comune e alle esigenze di democrazia partecipativa, secondo il programma dell’art. 3, c. 2, Cost.
La stessa crisi dello sciopero (generale) potrebbe costituire una occasione per tornare a rileggere insieme, in questa luce, le tre norme fondamentali gius-sindacali: gli artt. 39, 40 e 46 Cost. , anche alla stregua della recente l. n. 76/2025.