testo integrale con note e bibliografia
Dal 5 al 7 ottobre 2023 si è tenuto a Lucca il Convegno Nazionale di AGI-Avvocati Giuslavoristi Italiani sul tema “Il valore del lavoro. Diritti e sostenibilità”.
Nell’ambito del Convegno, si è svolto un dialogo sul processo del lavoro a 50 anni dalla sua attuazione tra Margherita Cassano, Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione (ora Emerita), e Tatiana Biagioni, Presidente di AGI.
Il dialogo è stato moderato da Vincenzo Antonio Poso, che ha posto anche qualche domanda di carattere generale.
Il testo del dialogo viene qui riprodotto con alcune, essenziali, integrazioni.
V. A. Poso. Il passaggio del diritto da scienza teoretica a scienza pratica (dal monismo della scienza teoretica, che definisce a priori il proprio oggetto, al pluralismo della scienza pratica, che non consente di utilizzare sistemi classificatori predefiniti),ha imposto un nuovo modello culturale: chi è chiamato, oggi, ad applicare il diritto, a fare professione di diritto, non è più spettatore passivo, non si trova di fronte a un oggetto ben definito, ma a un oggetto da ricercare, da inventare (secondo la felce espressione di Paolo Grossi).
Diventa, quindi, essenziale il ruolo del giurista – interprete, tenendo a mente l’insegnamento della Corte Costituzionale sull’applicazione della norma al caso concreto da intendere nella sua portata operativa, indice di ragionevolezza.
Quali sono, secondo la Vostra esperienza professionale, anche per il ruolo istituzionale ricoperto, i contenuti e i limiti dell’interpretazione? Vi riconoscete nel vecchio o nel nuovo modello culturale di giurista, come sopra sinteticamente descritti?
M. Cassano. Grazie a tutti per avermi voluto coinvolgere. Per recuperare un po’ di tempo e per consentire lo svolgimento anche dell’ulteriore sessione sarò schematica nelle mie affermazioni e di questo mi scuso.
Dobbiamo essere consapevoli che è ormai tramontato l’ideale illuministico del diritto chiaro e preciso che si identificava completamente nella legge e che si risolveva in un insieme di norme ordinate in modo gerarchicamente rigoroso e riconducibile a un sistema di fonti facenti capo esclusivamente allo Stato. Al contrario, nel tempo attuale, connotato da particolare complessità, la fisionomia della legalità è profondamente mutata, in virtù della moltiplicazione e della detipicizzazione delle fonti del diritto che hanno comportato che la legge del Parlamento non sia più la fonte esclusiva, bensì una delle fonti. La legge non è più racchiusa solo nei codici, ma è dispersa in una congerie di normative speciali disordinate, spesso collocate in provvedimenti che contengono previsioni sui temi più disparati. A sua volta, lo stesso legislatore è sottoposto ai vincoli contenutistici della Costituzione. Inoltre, il quadro normativo non si esaurisce in quello di livello nazionale, in quanto un ruolo sempre più rilevante è svolto dai trattati, dalle convenzioni, dalle carte internazionali o sovranazionali, quali vivono nella concreta attribuzione di significato loro assegnata dai giudici internazionali e sovranazionali, la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo.
In un quadro così articolato, l’attività ermeneutica sta assumendo progressivo rilievo, in quanto non si esaurisce in un’operazione meccanica di applicazione di una disposizione in tutto e per tutto predefinita nel suo significato, né si riduce a un’attività puramente formalistica, indifferente al contenuto e all’incidenza concreta della norma nella soluzione della singola vicenda. Al giudice, infatti, si richiede di individuare la norma tra una pluralità di possibili significati contenuti nella singola disposizione che viene interpretata e resa diritto vivente a opera del giudice il quale, muovendo dal testo e calandolo nel singolo contesto applicativo, deve ricostruirne il significato attuale alla luce del quadro di riferimento costituzionale, dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, delle fonti sovranazionali e della giurisprudenza della Corte europea di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciascun interprete, quindi, deve tenere presenti contemporaneamente la dimensione nazionale, quella comunitaria e quella convenzionale.
Di conseguenza, è possibile affermare che esiste un nesso inscindibile tra diritto positivo, ossia quanto viene scritto dal legislatore, e diritto vivente, vale a dire quanto emerge dall’applicazione concreta e costantemente ripetuta di una disposizione. Il reale significato di una norma non emerge, infatti, dalla sola analisi del dato positivo, ma dalla correlazione tra quest’ultimo e la relativa prassi applicativa e la struttura necessariamente generica della norma è riempita di contenuti dall'attività concretizzatrice della giurisprudenza.
Sempre più frequentemente, poi, vengono proposte nuove domande di giustizia con le quali si chiede la risposta, in sede giudiziaria, a istanze sociali cui il legislatore non abbia voluto o saputo fornire regolamentazione. Talvolta le istanze di tutela dei diritti che vengono presentate alla magistratura assumono connotazioni nuove e inedite, rispetto alle quali può risultare difficile rinvenire una puntuale e chiara disciplina normativa, nonostante questa sia stata a più voci sollecitata. L’emergere di nuovi bisogni e di nuovi diritti in una società che si evolve sempre più velocemente pone nuovi problemi con una rapidità tale che, talvolta, il legislatore non è in grado di risolverli tempestivamente.
Nell’era della globalizzazione, sulla giurisdizione si riversa una grande quantità di istanze sociali con una sostanziale delega diffusa alla risoluzione dei conflitti. Tutto ciò comporta nuove responsabilità per il giudice che non può sostituirsi al legislatore, non può costruire ex novo una regola non presente nell’ordinamento, è tenuto al rigoroso rispetto del perimetro di esercizio delle sue funzioni e si trova, spesso, nell’alternativa drammatica fra il non liquet e la risposta alla domanda formulata, non implicante il suo automatico accoglimento. In forza del divieto di non liquet, il giudice non può essere tenuto all’impossibile, perché la valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l’assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore. Soprattutto in presenza di questioni controverse, al giudice è richiesto un atteggiamento di attenzione particolare nei confronti della complessità dell'esperienza e della connessione tra questa e il sistema, affidato anche alle cure del legislatore.
Depongono in tal senso, da un lato, il rispetto del pluralismo e dell'equilibrio tra i poteri, profilo centrale dello Stato di diritto, perché la ricerca dell'effettività deve seguire precise strade compatibili con il principio di leale collaborazione istituzionale; dall’altro, la presa d’atto che talora la ricerca dell’effettività richiede un percorso graduale in grado di fare assorbire il cambiamento e le novità nel sistema, con la giurisprudenza che accompagna e asseconda l’evoluzione che si realizza nel costume e nella coscienza sociale.
Un quadro così composito rende sempre più attuale, quindi, il dibattito sul delicato e controverso equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario. Tramontata l’idea del diritto chiaro e preciso e del giudice “bocca della legge”, la mediazione del conflitto si sposta sempre più frequentemente dal momento della creazione della regola a quello della sua applicazione. La risposta alle istanze di giustizia impegna la magistratura a trovare soluzioni saldamente ancorate nel diritto positivo. È certamente vero che talvolta legittime rivendicazioni, umanamente comprensibili e da valutare con attenzione, possono rimanere senza risposta, ma questo non può voler dire che tutte le istanze, anche quelle senza riscontro nella legge, debbano poter trovare accoglimento nell’azione giudiziaria.
La Costituzione definisce con puntualità l’ambito delle attribuzioni che sono affidate agli organi giudiziari, così come i compiti e le decisioni che appartengono, invece, ad altri organi, titolari di altri poteri. Questo riparto va rispettato. Pertanto, al giudice non tutto è consentito, sia pure attraverso un’interpretazione conforme alla Costituzione o al diritto europeo. Quando la lettera della legge o una sua lacuna gli si oppone insuperabilmente, il giudice deve sollevare l’incidente di costituzionalità.
Se tra i canoni che orientano l’interpretazione della legge deve annoverarsi anche quello dell’interpretazione storico-evolutiva, che si aggiunge ai canoni letterale, teleologico e sistematico e, nutrendosi anche del diritto positivo successivo alla disciplina regolatrice della fattispecie, getta sulla stessa una luce retrospettiva capace di disvelarne significati e orientamenti anche differenti da quelli precedentemente individuati, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l’interpretazione giurisprudenziale non può che limitarsi a portare alla luce un significato precettivo (un comando, un divieto, un permesso) che è già interamente contenuto nel significante (l’insieme delle parole che compongono una disposizione, il carapace linguistico della norma) e che il giudice deve solo scoprire.
L’attività interpretativa, quindi, non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento a opera della giurisprudenza.
È un limite che è connaturato alla stessa interpretazione conforme alla Costituzione. Il giudice comune deve sempre confrontarsi con il testo: se lo abbandonasse, finirebbe con il sostituirsi alla legge alla quale, invece, deve rimanere soggetto. Il dovere di sperimentare la praticabilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all’incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta l’ermeneusi orientata ai principi e ai valori della Carta fondamentale si riveli del tutto eccentrica anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca. Il diritto vivente contra legem, per tale intendendosi l’approdo ermeneutico conforme a Costituzione ma ottenuto al caro prezzo del superamento dell’univoco tenore letterale della disposizione, solleva in pari tempo la Corte costituzionale dall’osservanza dell’auto-vincolo dell’assumere come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale la disposizione nel senso ricostruito dalla giurisprudenza consolidata.
T. Biagioni. Per me è molto importante essere qui oggi a parlare con Margherita Cassano, perché la prima Presidente è una donna che ha infranto, con la sua carriera, con il suo lavoro, il “soffitto di cristallo” e quindi è un esempio per tutte le altre donne, la prova che anche loro possono arrivare agli apici delle carriere, nessuna esclusa. Nel futuro, quando il mondo del lavoro sarà “normale”, non sarà importante essere uomini o donne, ma semplicemente lavorare bene per ambire a qualunque posto apicale. Allora, anch’io poche parole molto velocemente, ancora più velocemente della Presidente. È bella la tua immagine del giurista come colui che cerca la verità. Di fatto, io penso che di fronte a una realtà sempre più complessa, l’ha detto anche la Presidente - ci confrontiamo con norme nazionali, europee, convenzioni internazionali - i giuristi, le avvocate e gli avvocati debbano avere un’adeguata competenza e specializzazione e debbano saper leggere la realtà sotto la lente e con il canone della ragionevolezza. La ragionevolezza intesa, riferendomi all’articolo 3 della nostra Carta costituzionale, come ricerca dell’uguaglianza sostanziale che poi si traduce in effettività del diritto ed effettività della tutela, che sono poi cardini del processo e anche stella polare o comunque strada maestra nello svolgimento della nostra professione.
Un grande laboratorio, in tal senso, è stato l’approccio in tema di diritto antidiscriminatorio sia nel merito sia in riferimento al processo, soprattutto in relazione alle norme relative all’onere probatorio. Per esempio, la convenzione OIL sulle molestie ratificata dall’Italia a inizio anno definisce le molestie come comportamenti inaccettabili, mentre il nostro TU sulle pari opportunità parla di comportamenti indesiderati. Ecco un caso nel quale l’interpretazione della norma non potrà prescindere dalla ragionevolezza.
V. A. Poso. Una seconda domanda di carattere generale.
La Corte di Cassazione ha anche il compito di assicurare la tendenziale univocità e prevedibilità delle decisioni e lo fa bene se l’uso della nomofilachia è accorto e finalizzato allo scopo da raggiungere. È inevitabile, però, la tensione con l’istanza di “libertà” della giurisprudenza di merito che trova, in non pochi casi, l’occasione di un dissenso, non sempre giustamente motivato, rispetto alla giurisprudenza di legittimità.
In questa prospettiva mi sembra positiva la previsione dell’articolo 363-bis del codice di rito, che, per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto e alle condizioni date, consente ai giudici di merito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione; una norma, questa, che forse potrebbe ricomporre, in un circuito virtuoso, il rapporto non sempre facile tra i giudici di merito e i giudici di legittimità.
In particolare, alla Presidente Cassano, per il ruolo istituzionale ricoperto, chiedo come valuti questo nuovo istituto.
M. Cassano. La Sua domanda in realtà ne contiene due.
Prendo le mosse dal moderno significato di nomofilachia.
Come noto, l’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario affida alla Corte di Cassazione il compito di assicurare l’esatta osservanza, la corretta applicazione della legge e l’uniformità del diritto oggettivo nazionale. Partendo da questa premessa occorre innanzitutto chiedersi: ma allora, in virtù di questo ruolo, il processo interpretativo trova, oltre che una sintesi, una sua cristallizzazione, oppure oggi la nomofilachia ha assunto un significato diverso?
Tradizionalmente si confrontano due diverse letture: quella che vede nella Corte la garante dello ius constitutionis e, quindi, della corretta applicazione della legge e della sua interpretazione conforme ai principi ordinamentali, a partire da quelli contenuti nella Costituzione; l’altra che la intende come garante dello ius litigatoris, ossia della giustizia del caso concreto. In realtà, questa contrapposizione teorica non ha un solido fondamento giuridico, in quanto nella decisione dei singoli ricorsi i due profili sono inscindibilmente collegati. Ritengo, pertanto, più aderente una lettura della nomofilachia come valore metodologico, ossia come dovere di ragionevole mantenimento di una soluzione ragionevolmente adottata in un determinato contesto storico. Ciò significa che la Corte di Cassazione, quale vertice del sistema delle impugnazioni, è investita del compito di verificare la permanente attualità delle proprie precedenti scelte interpretative alla luce di possibili nuovi significati della disposizione fatti emergere dalle argomentazioni contenute nelle sentenze dei giudici di merito, dei motivi di ricorso proposti dalla difesa, dal dibattito dottrinario. È, infatti, indiscutibile che il tenore astratto della legge è soggetto a una continua opera di rilettura sollecitata dal divenire sociale, dalle nuove istane di giustizia, dalle nuove fonti, dai principi enunciati dalla Corte costituzionale e dagli organi di giustizia sovranazionali. Intesa in questo senso, la nomofilachia non costituisce un fattore di irrigidimento del processo interpretativo, bensì ha una valenza dinamica e rappresenta la costante ricerca di soluzioni giuridiche in grado di fornire risposte sempre più approfondite, complete, solidamente argomentate, idonee a fungere da criterio di orientamento per la decisione di casi futuri analoghi. Una nomofilachia che non si limita a rileggere criticamente i propri precedenti, ma s’impegna ad aprirsi al confronto dialogico con i giudici di merito, con gli avvocati, con l’intera comunità giuridica, nella consapevolezza che da ciascuna di queste realtà provengono preziosi impulsi per l’arricchimento delle prospettive interpretative e che l’accettazione e la tenuta delle proprie decisioni è il migliore banco di prova dell’efficacia del suo intervento. Occorre ricordare che l’ordinamento giuridico non si risolve in un ingessato insieme di norme, ma è in movimento per adeguarsi all’evoluzione del patrimonio dei valori costituzionali in una dialettica costante tra bisogno di certezza che cristallizza l’esistente e garantisce la prevedibilità del futuro, e spinte verso il cambiamento che promuovono il progresso della scienza giuridica. Al tempo stesso, però, il dinamismo della società accresce il bisogno di prevedibilità della giustizia: a tale fine occorre che il precedente, se pure non vincolante, non si limiti a essere persuasivo, ma riesca a divenire influente grazie alla forza scientifica, alla razionalità e alla persuasività degli argomenti.
A tale proposito voglio sottolineare il ruolo imprescindibile dell’avvocato quale garante, insieme con il giudice, dei diritti fondamentali della persona, diritti la cui effettività è assicurata dalla qualità degli scritti difensivi posti a base delle domande di giustizia e da una motivazione dei provvedimenti giudiziali realmente rispettosa dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111, comma sesto, Cost., coessenziale ai principi di soggezione del giudice alla legge e di amministrazione della giustizia in nome del popolo italiano, oltre che presupposto dello svolgimento del ruolo attribuito alla Corte di Cassazione in virtù della generalizzata ricorribilità avverso le sentenze e in provvedimenti limitativi della libertà personale posto dall’art. 111, comma settimo, Cost.
Rispondo ora alla seconda parte della domanda.
Il rinvio pregiudiziale interpretativo, regolato dall’art. 363-bis cod. proc. civ., introdotto nel codice di rito dal d. lgs. n. 149 del 2022, è, a mio avviso, l’espressione di un nuovo concetto di nomofilachia, intesa in senso dialogico e circolare e incentrata sulla valorizzazione dell’attività interpretativa nella consapevolezza della sua crescente complessità, di cui abbiamo già detto.
Il nuovo istituto, in nome del principio di cooperazione tra giudici, attribuisce al magistrato chiamato a trattare un singolo caso la scelta se definire la controversia in punto di diritto e attendere la verifica delle opzioni esegetiche adottate con il provvedimento nei gradi successivi di giudizio, oppure rimettere pregiudizialmente la questione rilevante ai fini della decisione alla Corte, instaurando con quest’ultima un dialogo. In tal modo, il giudice di merito viene direttamente coinvolto nella formazione del precedente e fornisce un importante contributo alla prevedibilità del diritto.
Fin dalle prime applicazioni si è sottolineato che indispensabile requisito del rinvio pregiudiziale sono: la rilevanza della questione in funzione della definizione, almeno parziale, della domanda, la natura esclusivamente di diritto della questione proposta, la gravità interpretativa, la diffusività del contrasto.
La nuova previsione normativa implica una particolare maturità nel delimitarne l’ambito applicativo, essendo necessari: a) completezza nella ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale sottoposta alla cognizione del giudice di merito e pre-condizione del dubbio interpretativo; b) capacità di cogliere contrasti effettivamente insorti o anche solo potenziali nella giurisprudenza all’esito di un attento studio del fascicolo processuale, nonché di distinguere i contrasti sincronici rispetto alla fisiologica evoluzione diacronica degli orientamenti; c) impegno motivazionale nell’illustrare le diverse alternative esegetiche; d) consapevolezza che il rinvio pregiudiziale non costituisce lo strumento per demandare a un’altra autorità giudiziaria l’attività interpretativa in nome di dubbi meramente teorici né per ottenere dalla Corte di Cassazione indicazioni preventive sulla bontà di una scelta ermeneutica allo scopo di prevenire riforme della decisione adottata sulla questione di diritto nei gradi successivi di giudizio.
Nella prospettiva del Primo Presidente della Corte di Cassazione, chiamato a effettuare il vaglio di ammissibilità del rinvio pregiudiziale interpretativo, sono fondamentali equilibrio e cautela nell’esercizio della nuova attribuzione che, pur se normativamente configurata come monocratica, implica, a mio avviso, forme preventive di interlocuzione con i Presidenti titolari delle Sezioni civili, con il Coordinatore delle Sezioni Unite civili, con il Direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo ai fini della necessaria verifica della sussistenza dei presupposti di legge. Richiamo, al riguardo, il contenuto del provvedimento tabellare che prevede questo confronto serrato e tempestivo interno alla Corte in funzione di condivisione delle responsabilità nell’attuazione del nuovo istituto.
Superato il vaglio di ammissibilità, si pone un problema, altrettanto delicato, ossia quello della scelta dell’assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite civili o alla Sezione semplice, tabellarmente competente per materia in relazione all’oggetto della causa. Non si tratta, infatti, di un aspetto squisitamente organizzativo, bensì di un profilo di rilevanza centrale per il fisiologico dialogo interno: l’intervento immediato delle Sezioni Unite civili, soprattutto su questioni di diritto sostanziale rientranti nella competenza esclusiva di una Sezione, può comportare una contrazione degli spazi di dibattito e di approfondimento interni alla singola Sezione, indispensabili per rendere la decisione più completa, oltre che una non corretta dinamica tra Sezioni semplici e Sezioni Unite alla luce del carattere tendenzialmente vincolante, all’interno della Corte, delle pronunce del massimo consesso.
Tutti questi profili devono, pertanto, essere attentamente valutati, soppesati e posti in bilanciamento con la tempestività e la prevedibilità delle pronunce derivanti dall’intervento immediato delle Sezioni Unite civili.
V. A. Poso. Grazie, chiunque di noi è in sala credo non potrà che apprezzare le affermazioni forti che ha fatto la Presidente Cassano con riferimento al pluralismo e alla democrazia dei giudici, anche di legittimità - che non è un’affermazione di poco conto - ma anche all’interpretazione in generale. È apprezzabile e condivisibile l’idea di democrazia della comunità dei giuristi interpreti, tra i quali ci sono non soltanto i giudici, di diverso livello, ma anche gli avvocati e i professionisti del diritto.
T. Biagioni. Riguardo alla previsione dell’art. 363- bis c.p.c., se adoperato con cura dal giudice del merito, nel rispetto dei poteri delle parti in causa e quindi del contraddittorio, l’istituto potrebbe avere ricadute positive per rivitalizzare la funzione tradizionale di “nomofilachia”, garantire un’interpretazione uniforme, l’unità e la certezza del diritto nel nostro Stato. Volgendo lo sguardo alla realtà, osservo tuttavia che nell’ambito di un ordinamento come il nostro, al quale è estraneo il principio del vincolo del precedente, l’effettiva applicazione dell’istituto è demandata dalla partecipazione dei giudici a una comune pratica interpretativa.
Occorre essere molto cauti in relazione a una interpretazione dell’istituto come una sorta di via italiana al common law. Il nostro è un ordinamento dove il precedente non è vincolante e l’introduzione di questo istituto può servire in casi particolari a indicare una coerente interpretazione, ma non potrà mai introdurre il principio del precedente vincolante. Civil law siamo e rimaniamo. In ogni caso, probabilmente è ancora presto per fare un bilancio effettivo. C’è preoccupazione, ma mi sembra che ci sia stata oggi una risposta che ci conforta.
V. A. Poso. Passiamo, ora, al processo del lavoro e aggiungo anche previdenziale in quanto talvolta c’è stata qualche piccola polemica perché, come sapete, le norme sul rito del lavoro si applicano anche alle controversie previdenziali e non fu, questa, una previsione di poco conto.
Senza entrare nel merito delle vicende storiche, politiche e parlamentari, che hanno portato all’approvazione della legge del 1973, che qui non possiamo analizzare, è indubbio che si è trattato di una riforma figlia del “riformismo coraggioso” degli anni ’60 ( non a caso ha avuto un ruolo importante anche Gino Giugni che aveva pensato e realizzato lo “Statuto dei Lavoratori”), nata nella consapevolezza, di tutti, della crisi del processo civile e delle lungaggini inaccettabili per la definizione delle cause di lavoro e previdenziali, soprattutto a seguito delle riforme degli anni ’50.
È un modello di processo che ritenete valido ancora oggi e comunque adeguato, in considerazione delle radicali trasformazioni che i rapporti di lavoro, anche per il mutato contesto economico-sociale, non solo nazionale, hanno subito negli ultimi venti anni?
T. Biagioni. È vero che anche nel processo del lavoro esistono problemi - anche forti - e differenze tra luogo e luogo, spesso legate alla carenza di personale e talvolta a difficoltà organizzative. E qui non posso che sottolineare i problemi strutturali: non si risolvono i problemi della giustizia - come taluni sostengono - agendo sempre e solo sul processo o rendendo più difficile l’accesso alla giustizia.
Le criticità sono altrove e altrove andrebbero ricercate e risolte.
In tema di accesso alla giustizia, in particolare, sono convinta che la tutela dei diritti e del giusto processo siano principi fondamentali in una società democratica: dobbiamo salvaguardarli così come il diritto alla salute. Risolvere i problemi della giustizia ostacolandone l’accesso sarebbe come risolvere il problema delle liste di attesa negli ospedali pubblici negando le cure. Attenzione, non è una assurdità: quando in piena pandemia le terapie intensive erano piene, gli ospedali sono stati costretti a respingere chi aveva meno chance.
Esiste una specificità del diritto del lavoro rispetto al diritto civile che giustifica una tutela differenziata. La specificità consegue alla natura fondamentale dei diritti coinvolti nel rapporto di lavoro e che dunque costituiscono oggetto del processo. Non a caso il giudice del lavoro è un giudice specializzato, l’unico con una competenza funzionale riconosciuta per legge. La specificità del processo del lavoro è uno degli ultimi passaggi attraverso il quale il legislatore ha dato attuazione al modello costituzionale che valorizza la centralità della persona nell’ambito dei rapporti giuridici.
Rinvengo, onestamente, elementi nella realtà che mi inducono a pensare che la specificità del diritto del lavoro sia assolutamente attuale. Penso a fenomeni come la dematerializzazione del datore di lavoro, le delocalizzazioni della produzione e la proliferazione di professionalità che, in considerazione dell’apparente gestione autonoma del tempo e dello spazio di lavoro, sono prive delle tutele classiche riservate ai lavoratori. Ma più di ogni altra cosa mi convince la storia di questo processo: nessuno tocchi o modifichi ciò che in questo Paese funziona, ci sono tante altre cose da sistemare.
M. Cassano. Noi tutti i giuristi abbiamo un’unica esigenza, quella della stabilità del quadro legislativo di riferimento, perché, se vengono continuamente cambiate le regole processuali e sostanziali, rendiamo un pessimo servizio al cittadino sotto una pluralità di punti di vista. Il continuo cambiamento delle regole e la conseguente instabilità del contesto complessivo sono forieri di una instabilità della giurisprudenza, di possibili contrasti interpretativi, causati dall’assenza di un doveroso spazio di studio e di approfondimento della portata delle varie riforme e delle loro reciproche interrelazioni, nonché di una dilatazione dei tempi del processo, essendo più elevato il rischio di riforma delle decisioni impugnate e di celebrazione di ulteriori giudizi. Tutto questo, è evidente, incide in maniera negativa sul tessuto economico e sociale del Paese.
Inoltre, il mutamento continuo di prospettiva normativa incide sulla prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali, espressione del principio costituzionale di uguaglianza, ossia della necessità di riservare un uguale trattamento a situazioni analoghe.
Il frenetico mutamento della disciplina incide anche sull’effettività del diritto di difesa, perché non consente all’avvocato e al suo assistito di fare scelte informate e pienamente libero sulla opportunità o meno di formulare la domanda o di coltivare l’impugnazione avverso una decisione non condivisa.
Tanto premesso, è possibile affermare che il legislatore, con la riforma del 2022, è intervenuto sul processo civile, assumendo come modello il rito del lavoro che ha dato buona prova nell’assicurare il contemperamento tra esigenze del contraddittorio e tempestività delle decisioni.
Sempre con riferimento all’ambito processuale, il tema della pubblicità delle udienze è centrale. L’art. 375, primo comma, del codice di procedura civile, laddove fissa la regola per la scelta di fissazione dell’udienza pubblica, apparentemente riduce il margine di discrezionalità del giudice e sembrerebbe imporre al giudice di fissare udienza pubblica sono quando vengono in rilievo questioni di particolare rilevanza.
In realtà, l’espressione usata dal legislatore richiede, ancora una volta, un’attenta opera di bilanciamento tra rispetto del contraddittorio ed esigenze di celerità ed efficienza.
Il contemperamento tra questi principi si rivela particolarmente complesso dinanzi alla Corte di Cassazione impegnata nell’adozione delle misure organizzative più appropriate per affrontare adeguatamente un carico di affari che non ha eguali nel panorama europeo: circa 35.000 nuovi ricorsi civili iscritti ogni anno che si aggiungono ai quasi 50.000 in ambito penale. In controtendenza rispetto a questi dati, dall’analisi dei dati tratti dal cruscotto di monitoraggio realizzato dalla Corte, emerge che solo nel settore del lavoro e, soprattutto nell’area dell’impiego privato, si delinea una flessione abbastanza significativa dei ricorsi. Occorre chiedersi, in proposito, se si stia delineando una frattura sempre più netta tra categorie giuridiche e realtà di un mondo del lavoro dominato dalle logiche di un mercato incurante della centralità della persona, delle sue legittime aspettative di un’esistenza libera e dignitosa, da forme di lavoro irregolare, da sfruttamento della manodopera, dall’improprio utilizzo dei contratti a tempo determinato. Correlativamente dobbiamo domandarci se la flessione del contenzioso in questo ambito non sottintenda anche difficoltà nell’accesso alla tutela giurisdizionale o preoccupanti forme di sfiducia nella possibilità di ottenere il riconoscimento dei propri diritti e, quindi, più in generale, un pericoloso scollamento tra collettività e istituzioni.
Per fronteggiare adeguatamente tutte queste criticità, riterrei opportuno un impegno corale dell’Avvocatura nel promuovere, soprattutto tra i professionisti più giovani, la consapevolezza che l’effettività della tutela dei diritti fondamentali sollecita un progressivo affinamento della qualità degli atti che devono essere fondati sul rigoroso rispetto del paradigma normativo, sulla chiara e specifica deduzione dei motivi, articolati mediante la lucida analisi della motivazione del provvedimento giudiziale e l’indicazione dei vizi giuridici e/o logici in esso eventualmente contenuti. È superfluo precisare che l’assolvimento dell’obbligo di specificità dei motivi, in tanto può essere richiesto all’avvocato, in quanto, preventivamente, il giudice abbia illustrato in modo completo, esauriente, logico, con puntuale aderenza alle risultanze probatorie e precisa risposta alle deduzioni difensive, le ragioni poste a base della decisione adottata.
Solo in questo modo, attraverso una rinnovata professionalità dei protagonisti della giurisdizione, l’attività della Corte di Cassazione può evolvere e raggiungere ulteriori traguardi nelle forme di tutela dei diritti fondamentali.
Ho voluto fare questa ampia premessa per tratteggiare lo sfondo su cui va inquadrato il tema della pubblicità delle udienze alla luce del recente intervento normativo. Dopo un’approfondita riflessione e allo scopo di rendere chiare e trasparenti le scelte sono stati condivisi parametri generali cui il Presidente della Sezione o il magistrato da lui delegato a formare i ruoli possa uniformarsi: l’udienza pubblica è la sede privilegiata per la trattazione dei ricorsi che pongono questioni nuove, eticamente sensibili o di particolare rilievo sociale oppure che abbiano formato oggetto di recenti pronunce della Corte costituzionale, della Corte europea di giustizia, della Corte europea dei diritti dell’uomo, ovvero, infine, interessate da modifiche legislative o dai contenuti di nuove fonti sovranazionali.
La pubblicità delle udienze assume un rilievo centrale anche perché si intreccia con una serie di valori fondamentali: la pienezza e l’effettività del diritto di difesa, il metodo del contraddittorio che si nutre dell’apporto dei diversi punti di vista, il controllo dell’opinione pubblica sull’amministrazione della giustizia.
Vorrei, quindi, rassicurare gli avvocati che la Corte di Cassazione non intende abdicare, su determinate tipologie di ricorsi, come quelli in precedenza indicati, alla pienezza del confronto nella sede propria, quella dell’udienza pubblica.
V. A. Poso. “Oralità, concentrazione, immediatezza”, i tre principi chiovendiani posti a fondamento della riforma del 1973, da molti anni non trovano concreta applicazione se non in alcuni processi e in alcune realtà territoriali. La questione del processo del lavoro non è più soltanto meridionale, come accadeva prima, ma territoriale. E molto è dipeso, soprattutto negli ultimi anni, dalle vistose carenze di organico.
Ritenete compatibili, con l’impianto tradizionale del processo del lavoro, le nuove norme sulla trattazione scritta, molto criticate dall’Avvocatura e dalla Dottrina? La discussione orale è un valore aggiunto o un inutile orpello?
M. Cassano. Anche ai ricorsi in materia di lavoro e previdenza devono applicarsi, a mio avviso, le linee guida in precedenza illustrate.
La Corte, superato il periodo della pandemia, non consente ulteriormente la partecipazione a distanza dei consiglieri alle udienze destinate alla celebrazione in forma cartolare, in quanto in tal modo si finisce per snaturare l’attività del giudice che non si esaurisce nella trattazione e decisione dei ricorsi, ma si alimenta del contributo fattivo e propositivo alla vita delle Sezioni, del confronto fra i magistrati sulle varie questioni di interesse. Vi è anche il pericolo di favorire forme di individualismo inconciliabili con la dimensione collegiale del lavoro. Per tutte queste ragioni sono stati adottati provvedimenti tabellari e organizzativi che prevedono la presenza fisica in Corte dei consiglieri anche in caso di celebrazione delle udienze in forma cartolare.
T. Biagioni. Il principio dell’oralità è legato in maniera indissolubile ai principi di immediatezza e concentrazione: la trattazione orale, in udienza, dovrebbe svolgersi d’innanzi al medesimo giudice che poi deciderà la causa, il quale entra in contatto diretto con le parti, i loro difensori, i mezzi di prova e, in tempi brevi, dovrebbe arrivare alla decisione. Quindi possiamo sostenere che l’oralità è proprio il presupposto dell’immediatezza e della concentrazione e consente il libero contraddittorio delle parti in condizioni di parità.
Cade l’oralità, cade il processo come lo intendiamo.
Nel processo del lavoro occorre tener conto nel complesso delle esigenze di contestualità, di concentrazione, di immediatezza ed effettività del contradditorio. Nella realtà del processo del lavoro la modalità cartolare (per definizione asincrona) non può permettere il soddisfacimento delle esigenze di immediatezza e giusto processo. Per dirla con Giuseppe Chiovenda, l’oralità, propriamente intesa nel processo, significa prima di tutto assegnare alle parti la facoltà di proporre oralmente nel corso dell’udienza le proprie eccezioni, conclusioni e istanze, senza necessità di ricorso a forme scritte. Trattasi, per utilizzare le stesse parole dell’autore, della possibilità di servirsi della forma orale per comunicare al Giudice in udienza, direttamente e per la prima volta, le proprie deduzioni anche se non siano state precedentemente esposte nelle scritture, le quali assumono una funzione preparatoria. Dunque, si può parlare di forma orale solo qualora quella forma sia idonea a raggiungere un autonomo scopo nel susseguirsi delle decadenze e preclusioni proprie dell’economia del processo. Si può così concludere, dunque, per la necessità nel rito del lavoro della supremazia della forma orale fintanto che la stessa sia strumento di autonoma e rituale deduzione delle difese di parte, risultando in caso contrario recisamente frustato ogni effetto rispetto alle esigenze di concentrazione e immediatezza da sempre proprie del processo del lavoro.
L’oralità, peraltro, oltre che una modalità di trattare la causa, declina il rapporto tra avvocati e giudice, che deve essere un rapporto di collaborazione e di fiducia. Il fine di questo rapporto di collaborazione e fiducia reciproca non è altro che un modo, a mio avviso corretto, per arrivare alla definizione di una controversia in tempi “celeri” e “giusti”. Quindi oralità anche come mezzo per ottenere la ragionevole durata del processo.
Un’ulteriore osservazione: l’udienza con collegamento audiovisivo, con i giusti accorgimenti, può essere utilizzata anche nelle controversie di lavoro e previdenziali. La discussione orale è un valore aggiunto, per questo la posizione in relazione ai collegamenti da remoto è del tutto diversa da quella della trattazione scritta. La trattazione scritta è un’altra cosa: è in contrasto con il processo del lavoro come inteso dal legislatore che lo ha ideato e non è in linea con quel processo di cui abbiamo parlato fino a ora, lo snatura, lo rende qualcosa di diverso, non sarebbe più il vero processo del lavoro.
V. A. Poso. Per usare una espressione (felice, e ancora attuale, per molti; non opportuna e foriera di equivoci, per altri)di Andrea Proto Pisani, il fondamento della riforma del 1973 è nella necessità di affermare una “tutela giurisdizionale differenziata”; una tutela, cioè, che trova fondamento essenzialmente nel precetto dell’art. 3 della Costituzione (che dedica particolare attenzione al lavoro e ai diritti sociali) per rendere effettiva la tutela dei diritti del lavoratore anche nel processo, coniugando la giustizia formale con quella sostanziale.
Condividete questa impostazione? E come è possibile conciliarla con il principio della parità dei poteri delle parti nel processo e della neutralità e imparzialità del giudice, anche nelle controversie di lavoro?
M. Cassano. Rispondo con estrema sintesi, perché la domanda meriterebbe ben altro approfondimento.
Penso che debba essere un faro per ciascuno di noi il rispetto del principio di proporzionalità, che significa adeguare la tipologia dell’intervento e della risposta giudiziaria alla diversa complessità delle questioni che vengono sottoposte.
Ritengo, inoltre, che in ambito sia civile che penale, debba essere superata l’idea che l’unica risposta possibile sia la definizione della domanda all’esito di una causa mediante la pronuncia di una sentenza. Un moderno Stato di diritto vive della pluralità dei piani d’impegno e di risposta. In questo articolato contesto, l’intervento giudiziario si colloca “a valle”, quando non hanno funzionato le altre forme di prevenzione e di controllo. In altri termini, l’azione del giudice si svolge nella fase c.d. patologica del rapporto. Sarebbe auspicabile, da questo punto di vista, il ricorso a forme meditate e selettive di soluzione alternativa delle controversie in modo da graduare lo strumento della tutela giurisdizionale e da renderlo più incisivo e tempestivo.
Stabilire la indiscriminata giustiziabilità di qualunque pretesa, anche la più modesta, rischia di paralizzare la macchina giudiziaria che dispone di risorse umane e finanziarie limitate, di rendere più formale che sostanziale il sistema delle tutele, di affidare impropriamente al giudice, dotato di una legittimazione esclusivamente tecnico-professionale, la selezione degli affari meritevoli di trattazione prioritaria, di aumentare i contrasti interpretativi inconsapevoli e di non garantire la prevedibilità della risposta giudiziaria con grave pregiudizio per l’effettività del diritto di difesa e l’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
T. Biagioni. Concordo e aggiungo che abbiamo fatto per anni una battaglia sulla negoziazione assistita e ora è stata estesa anche al “lavoro”; sì, si deve assolutamente proseguire su questa strada, rafforzare lo strumento del processo, ma anche intervenire prima di arrivare in aula con gli altri strumenti di ADR.
V. A. Poso. Riprendendo l’ultima parte della domanda precedente, alcune criticità vengono evidenziate, spesso, nel rapporto - direi irrisolto - tra gli oneri delle parti di allegazione e prova e l’esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice. Il tutto inserito in un sistema di decadenze che se da un lato agevolano i tempi “brevi” del processo, dall’altro impongono una difesa tecnica serrata che non sempre riesce a realizzare una utile tutela dei diritti oggetto della controversia.
Ritenete che siano correttamente applicate nelle controversie di lavoro le regole processuali? E quali possibili accorgimenti possono essere utilizzati per contemperare gli interessi delle parti nel rispetto del principio del contraddittorio?
M. Cassano. Questo interrogativo si collega alla effettività del diritto di difesa e alla qualificazione professionale di giudici e avvocati. Io penso che sottesa alla sua domanda ci sia una necessità che per noi magistrati è diventate ineludibile: quella di una sempre più forte specializzazione, perché soltanto grazie a essa si assicura una competenza tecnica al massimo livello per garantire i diritti e per adottare risposte il più possibile coerenti.
Forse è arrivato il tempo - lo dico nella consapevolezza delle difficoltà che possono incontrare gli avvocati nei piccoli centri - di abbandonare l'idea dell’avvocato generalista che è in grado di svolgere efficacemente il suo ruolo in tutti gli ambiti e di percorrere la strada di una formazione altamente specialistica.
Per noi giudici della Corte di Cassazione questa è una realtà: non soltanto, infatti, ciascuna Sezione è dotata di una competenza tabellare in ordine a specifiche materie, ma, all’interno di ciascuna Sezione, sono state previste “aree”, ossia raggruppamenti ragionati di determinati ambiti di contenzioso, cui sono assegnati gruppi di magistrati, allo scopo di promuovere un’elaborazione giurisprudenziale sempre più approfondita, di prevenire forme di contrasto interpretativo inconsapevole, di promuovere una sintesi coerenziatrice, idonea alla formazione di precedenti autorevoli.
T. Biagioni. Il processo deve condurre quanto più è possibile a raggiungere la verità storica del fatto. Coerentemente a tale obiettivo, e non alla supplenza dei poteri delle parti, il legislatore affida poteri officiosi al giudice del lavoro. Peraltro, nella mia esperienza personale riferita per massima parte al Tribunale di Milano, ma anche ad altre realtà italiane, l’utilizzo di tali poteri è stato del tutto residuale.
I poteri conferiti al giudice del lavoro assumono un ruolo meramente integrativo rispetto ai mezzi di prova esperiti su istanza delle parti. Il giudice utilizza tali poteri nelle ipotesi di incertezza nella valutazione dei fatti oggetto del giudizio. I limiti ai poteri officiosi sono ben delineati dalla giurisprudenza che ha più volte specificato che l’esercizio dei medesimi presuppone la ricorrenza di alcune circostanze, per esempio l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa o l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti (Cass. n. 5878/2011).
Nel rispetto di tali limiti, si conviene allora con la Corte di Cassazione secondo la quale l’uso dei poteri istruttori nel rito del lavoro non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto (Cass. 21204/2020). Concordo con la Presidente e, come è noto, sulla specializzazione AGI è sempre stata in prima linea e all’avanguardia.
V. A. Poso. Il Pretore del Lavoro, giudice monocratico e specializzato (negli anni ’70 guardato con non poche diffidenze) ha anticipato la riforma del processo civile che vede, ormai, nei Tribunali quasi del tutto generalizzata la figura del giudice unico.
C’è da chiedersi, allora, se la collegialità resti un valore aggiunto nel giudizio di appello, tenuto conto, peraltro, che qualcuno ha adombrato anche in Cassazione la surrettizia introduzione di un giudice “monocratico” nei giudizi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza (ex art. 380-bis del codice di rito).
Qual è la Vostra opinione in proposito e mi rivolgo anche alla Presidente Cassano che di recente ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di non poca importanza, cioè se il giudice che fa la proposta possa poi anche partecipare al Collegio che su quella stessa questione è chiamato a decidere.
M. Cassano. La collegialità nel giudizio d’appello, sia esso civile che penale, è un valore da mantenere assolutamente, come ho avuto modo di dire anche in sede di audizione parlamentare, in quanto la pluralità delle prospettive assicura la migliore qualità della giurisdizione. Si tratta di un valore tanto più importante da preservare per bilanciare l’accentuata monocraticità del primo grado. È una garanzia ineliminabile anche con riferimento ai giudizi che vedono, in primo grado, un ruolo assai significativo della magistratura onoraria, il cui apporto prezioso necessita di progressivo affinamento.
Relativamente alle proposte di definizione anticipata dei ricorsi ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, osservo che la previsione normativa è stata introdotta nel 2022 a seguito dell’abolizione della Sesta Sezione civile della Corte che, in precedenza, aveva svolto una funzione di filtro rispetto ai ricorsi inammissibili, manifestamente infondati o fondati. Il vaglio preventivo dei ricorsi è attualmente affidato, presso ciascuna Sezione e, all’interno di essa, di ciascuna area, a gruppi ristretti di magistrati, dotati di una particolare e prolungata esperienza professionale in Cassazione e, quindi, di valutare il contenuto dei motivi di ricorso alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale. Questo vaglio di ammissibilità presuppone un’approfondita ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali, essendo evidente che, in presenza di indirizzi interpretativi contrastanti, il ricorso non potrà essere definito con questa procedura semplificata de plano, suscettibile, in ogni caso, di controllo collegiale in presenza di opposizione difensiva.
I primi dati evidenziano la bontà della scelta legislativa, tesa, sul modello già positivamente sperimentato in campo penale, a non impegnare i ruoli di udienza con questioni palesemente infondate, già ampiamente risolte dalla giurisprudenza e non arricchite da nuove prospettazioni oppure tese a una non consentita rilettura in fatto delle risultanze in merito alle quali il giudice di merito abbia fornito una motivazione esaustiva e corretta. Le percentuali di opposizione oscillano tra il 9% e il 15% del totale dei ricorsi oggetto di esame preliminare e le percentuali di loro accoglimento si attestano sul 3%.
Il Collegio incaricato della decisione sull’opposizione può comprendere il consigliere che ha redatto la proposta, ma le funzioni di relatore sono affidate a un altro magistrato al fine di favorire la massima dialettica e la pluralità dei punti di vista.
Su questo tema si pronunzieranno a breve le Sezioni Unite civili, chiamate a stabilire la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità tra le funzioni di magistrato addetto all’esame preliminare e quelle di componente del Collegio chiamato a decidere sull’opposizione.
T. Biagioni. La collegialità è, e resta, una garanzia preziosissima. Se le argomentazioni addotte a sostegno della struttura giudicante unipersonale si pongono sul piano dell’efficienza e della celerità del processo, quelle a sostegno della collegialità vanno ricercate, condivisibilmente, nella “garanzia di ponderazione della deliberazione” e nel ruolo che la collegialità ricopre per assicurare il rispetto del principio di imparzialità del giudice ex art. 111, co. 2, Cost. Il collegio è il luogo naturale del dibattito, del confronto e della mediazione tra posizioni diverse. Ricordo il mio professore di Filosofia del Diritto, Luigi Lombardi Vallauri, alla prima lezione all’Università di Firenze, lezione che non ho mai dimenticato ci disse: “Se vi chiudo in una stanza, spalle al muro e al buio, e vi chiedo di allungare una mano e dirmi cosa sentite: qualcuna dirà una cosa appuntita e liscia, un altro una cosa finissima e arricciata, un’altra ancora un parallelepipedo, ecc…”. Nella stanza c’era un elefante e ognuno toccava una parte diversa: in alcune situazioni, al buio, le tre persone del collegio possono capire che nella stanza c’è un elefante, una sola no. Dunque, se tali argomentazioni valgono per il giudizio di appello, non possono che valere per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
V. A. Poso. Una bella rappresentazione, anche se poi “contraddice”, se così possiamo dire, le critiche che portarono alla istituzione del “Pretore del Lavoro”, molto osteggiato negli anni ’70, come abbiamo detto, dalla dottrina processual-civilistica tradizionale. Con una espressione felice Virgilio Andrioli( che evidentemente traeva spunto soprattutto dalla prassi romana, ma anche di altri Tribunali),per difendere la figura del pretore, disse: “Basta con queste sentenze sottoscritte da tre e fatte solo da uno!”. E tuttavia, nonostante la riforma, la collegialità fu mantenuta in grado di appello.
Passiamo all’ultima domanda.
Se è vero che “la semplicità è una complessità non risolta”, ritenete che “i criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo” introdotti dal recente D.M. 7 agosto 2023, n. 110, ai sensi dell'art. 46 delle disp. att. c.p.c., sia la soluzione giusta per un processo come quello del lavoro fatto di preclusioni e decadenze al primo livello degli atti introduttivi?
M. Cassano. Il recente D.M. n. 110 del 2023 si colloca in una linea di continuità con alcune disposizioni normative che hanno espressamente regolato i caratteri della sentenza penale e civile (artt. 546, comma 1, lett. c, codice di procedura penale: la motivazione consiste nella “concisa” esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; artt.132, comma primo, n. 4 del codice di procedura civile, e 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) e correlativamente hanno rafforzato l’onere di enunciazione specifica, a pena di inammissibilità dei motivi (art. 581 codice di procedura penale; art. 366 del codice di procedura civile) in modo da assicurare una razionale semplificazione della procedura d’impugnazione.
La concisione evoca, da un lato, la sinteticità che implica il ripudio di argomenti non pertinenti, di argomentazioni estranee alle ragioni della decisione, di esibizione erudita fini a sé stesse e, dall’altro, la completezza delle valutazioni, la fedeltà alle risultanze probatorie, la logicità del ragionamento, requisiti tutti funzionali ad assicurare un alto livello del provvedimento e, in una prospettiva processuale dinamica, la sua tenuta. Questi valori devono diventare patrimonio professionale comune a tutti i giudici e rappresentano la pre-condizione del rinnovamento anche nella redazione di scritti difensivi idonei a illustrare, secondo un ordine logico, le ragioni in fatto e in diritto fondanti la domanda originaria o le censure alla sentenza impugnata con cui si devono espressamente confrontare per evidenziarne vizi giuridici, lacune, aporie, contraddizioni.
Sottesa a questa scelta legislativa è anche la consapevolezza della centralità del tempo nella vita delle persone e la non illimitatezza delle risorse.
Se noi vogliamo coniugare qualità delle decisioni, loro ponderazione, efficacia della motivazione, rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata, dobbiamo fare uno sforzo collettivo in grado di assicurare il più efficace funzionamento del processo e l’effettività delle tutele invocate.
Le difese da cui sono maggiormente colpita sono quelle che, con mirabile sintesi e ricchezza di argomentazioni concisamente esposte, riescono a sollecitare il giudice a ripensare precedenti indirizzi ermeneutici e a compiere ulteriori verifiche e approfondimenti. Sono particolarmente grata agli avvocati che hanno consentito a me e ai miei colleghi, grazie all’efficacia e alla lucidità della loro arringa, di praticare al meglio il metodo popperiano della falsificazione in vista dell’adozione della decisione più corretta. Questo dimostra appunto che la sintesi non significa banalizzazione e semplificazione della questione, ma capacità di illustrare, con argomentazioni logiche e serrate, le ragioni poste a base di una certa tesi difensiva.
V. A. Poso. A condizione che sia rispettato il requisito dell’autosufficienza.
M. Cassano. Da lungo tempo, ormai, la giurisprudenza di legittimità, ai fini del vaglio di ammissibilità di un ricorso non fa più riferimento alla categoria dell’autosufficienza, bensì al parametro normativo della specificità delle ragioni di censura che, a loro volta, dipendono dal rispetto, da parte del giudice, dei requisiti propri della sentenza: completezza, fedeltà alle risultanze probatorie, logica, concisione dell’argomentazione, confutazione, previo loro esame, delle prospettazioni difensive. Il tutto espresso in un linguaggio chiaro, piano, accessibile, scevro da tecnicismi, ove non necessari.
In tale prospettiva abbiamo organizzato, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense, i cosiddetti dialoghi sul ricorso per Cassazione civile e penale allo scopo di avvicinare i nostri rispettivi punti di vista ed evitare fraintendimenti sugli orientamenti giurisprudenziali. Quindi, nel corso di questi dialoghi, il magistrato illustra gli indirizzi ermeneutici maturati sino a quel momento in ordine alle questioni maggiormente controverse poste dal giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e l’avvocato, a sua volta ne indica gli aspetti più problematici, meno convincenti o più oscuri. Solo se dialoghiamo costantemente e abbiamo soprattutto l’attitudine interiore ad ascoltare e rispettare l’altro potremo percorrere insieme una strada molto stimolante e foriera di nuove prospettive culturali e scientifiche in vista di una più intensa tutela dei diritti fondamentali della persona.
T. Biagioni. Io concludo dicendo che il decreto non ci riguarda perché gli atti li abbiamo sempre fatti così, improntati al principio della sintesi. Personalmente non sono convinta che scrivere atti brevi possa accelerare i processi, inoltre non credo che la misura si rivelerà del tutto efficace. Sono certa, tuttavia, che l’Avvocatura, e in particolare l’Avvocatura del lavoro, si adeguerà alle disposizioni, a mio parere si è già adeguata da anni, ma sono altrettanto certa che lo farà nella consapevolezza che le dimensioni di un atto non possono incidere sui mali atavici della giustizia e con la speranza che la magistratura non si senta autorizzata a effettuare valutazioni stilistiche degli atti a discapito degli utenti della giustizia. Penso che anche un richiamo a una maggiore chiarezza nelle sentenze potrebbe essere utile. Ma vi è di più. Qual è il significato dell’introduzione delle parole chiave, forse una migliore archiviazione delle successive sentenze? Oppure è l’inizio di quella deumanizzazione di cui parlavo prima, di un processo che vuole arrivare alla compilazione di modelli standard così restringendo il ruolo, fondamentale in democrazia, di una libera Avvocatura? Governare il cambiamento, questa deve essere la rotta: cogliere l’occasione delle nuove tecnologie volte alla modernizzazione del sistema, ma facendo sempre grande attenzione alla tutela dei diritti.