testo integrale con note e bibliografia

Non esiste questione più annosa, nel mondo del lavoro, di quella relativa al diritto di sciopero. Lo è stato sin dall’inizio, come si evince dai lavori dell’Assemblea costituente, anche per le sue commistioni con il sistema politico che, di certo, non hanno aiutato a costruire un approccio scevro da ideologismi a questo argomento così controverso.
Lo sciopero è un diritto individuale - e oggi non è poi così superfluo ricordarlo - che viene esercitato in forma collettiva, sulla base della dichiarazione di un’associazione sindacale, alla quale il singolo soggetto può decidere di aderire o meno. E se si astiene dal lavoro, paga di tasca propria la sua protesta, poiché il salario o lo stipendio di quella giornata gli vengono decurtati dalla busta paga. Principi elementari, questi, che, però, spesso, la propaganda contraria oscura ad arte, magari sottolineando capziosamente il fatto che queste mobilitazioni, in genere, vengono indette per il venerdì.
Poiché uno sciopero costa, la sua proclamazione non può essere fatta a cuor leggero, ma se il lavoratore aderisce, è evidente che lo considera uno strumento da utilizzare quando tutte le opzioni a disposizione non sono state sufficienti a far valere le sue ragioni. Lo sciopero, poi, ha le sue diverse regole se si svolge nel settore privato o in quello pubblico e dei servizi: nel primo caso, è sostanzialmente libero da restrizione; nel secondo, esistono criteri stringenti che ne rendono piuttosto complessa l’attuazione. La logica sottostante è ovvia. Mentre nel privato, quando si proclama l’astensione dal lavoro, l’obiettivo della protesta è far perdere profitto all’imprenditore per indurlo ad accettare le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, nei servizi pubblici i profitti li perde lo Stato o l’Ente pubblico, ma i danni li patisce anche il semplice cittadino che viene limitato nell’esercizio di altri diritti costituzionali. Questo, potremmo dire, è il quadro concettuale basico, che è opportuno non dare assolutamente per scontato e dal quale scaturiscono poi tutte le ulteriori considerazioni su questa materia.
La questione è davvero complessa, come testimonia un ultimo episodio, in ordine di tempo, di una serie infinita di controversie che hanno acceso la cronaca e il dibattito nel corso degli anni. È di pochi giorni or sono, infatti, una sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di Uil e Cgil in merito al provvedimento con il quale, nel novembre del 2023, era stata imposta la precettazione da parte del Ministero dei trasporti e ridotto a quattro ore lo sciopero nei servizi pubblici, in occasione di uno sciopero generale proclamato dalle due Organizzazioni. Il Tribunale amministrativo ha giudicato quella decisione come non “congruamente” motivata, poiché assunta “senza la previa segnalazione” da parte della Commissione di garanzia e in assenza di una “chiara esplicitazione delle speciali ragioni di necessità e di urgenza”. Di fatto, il Tar ha valutato come illegittima la scelta del ministro, intervenuto all’epoca per limitare l’esercizio del diritto di sciopero. Peraltro, stessa solerzia non lo ha contraddistinto in altre circostanze e con altre sigle. E il fatto che la ragione fosse dalla nostra parte ora è stato sancito anche da una sentenza.
È molto difficile che possa essere segnato in modo inequivoco il limite tra diritto e politica. Eppure, questa vicenda consolida il convincimento circa l’opportunità di una rivisitazione e di un adattamento della legge del 1990, che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza però che il suo impianto venga strutturalmente modificato. Insomma, per quanto il pluralismo sindacale sia un valore irrinunciabile e inviolabile, a garanzia della democrazia e della libertà associativa, proprio perché quegli stessi principi di democrazia e libertà siano effettivamente rispettati per tutti, non è affatto irrilevante ridiscutere sulla titolarità all’esercizio, non del diritto di sciopero, ma della sua indizione.
Una delle principali criticità dell’attuale sistema consiste nel reiterato ricorso a questo strumento da parte di sigle d’insignificante rappresentatività. Viene messa in discussione, così, la credibilità dell’intero movimento sindacale e, inoltre, si rende difficilissima l’individuazione di finestre utili per l’attuazione della protesta. Il principio di rarefazione congiunto al fatto che il calendario risulta quasi totalmente bloccato dagli annunci di scioperi da parte di alcuni sindacati di “condominio”, così definibili per l’esiguo numero di iscritti, rende la situazione ingestibile e crea terreno fertile per interventi ministeriali di dubbia validità.
Per l’insieme di queste ragioni, crediamo che sia ormai maturo il tempo per ragionare e assumere decisioni sul tema della rappresentanza: le ripercussioni di una tale scelta, infatti, potrebbero esserci anche sulla gestione della proclamazione degli scioperi.
La Uil lo ha scritto a chiare lettere nelle tesi che hanno avviato la stagione congressuale: non è più rinviabile una compiuta attuazione, tra le parti, delle regole sulla rappresentanza e rappresentatività. E non solo per ragioni di carattere organizzativo. Questo passaggio è strategico, infatti, per le conseguenze sia sullo stesso modello contrattuale, da ricostruire alla luce delle innovazioni e delle trasformazioni che stanno imponendo una repentina evoluzione in tutte le realtà lavorative, sia per arginare il proliferare dei cosiddetti contratti pirata sia, ed è questo il punto, per regolamentare le relazioni sindacali e, conseguentemente, per assumere decisioni vincolanti per le varie Organizzazioni.
È evidente che tutto ciò potrà e dovrà avere effetti dal punto di vista istituzionale, a seguito di pochissime e semplici norme, esclusivamente di sostegno agli accordi esistenti. In tale contesto si colloca anche la rivendicazione per una compiuta applicazione dell’articolo 39 della Costituzione. Un passo coraggioso, questo, anche per il sindacato, che condurrebbe, peraltro, al riconoscimento del valore erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Una volta che questa regolamentazione abbia acquisito una cogenza generalizzata, anche la proclamazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali dovrebbe tener conto di criteri più stringenti di rappresentatività.
Ecco perché, dal punto di vista sindacale, una rinnovata disciplina della rappresentanza potrebbe essere considerata come la madre di tutte le riforme: la Uil è pronta per dare il proprio contributo a scrivere e a costruire questa nuova storia.

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