TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
L’autotutela degli interessi collettivi che si esprime attraverso lo strumento dello sciopero costituisce una delle manifestazioni essenziali dell’azione sindacale.
Il ricorso allo sciopero generale ha segnato momenti cruciali della storia sindacale e non, rappresentando al massimo livello la capacità del sindacato confederale di mobilitazione e la solidarietà tra lavoratori appartenenti a settori merceologici diversi.
E’ da sottolineare peraltro la valenza anche simbolica, nonché i risvolti politici, che viene ad assumere lo strumento dello sciopero generale, che rimanda più ampiamente alla funzione da attribuire al conflitto nei modelli di azione sociale nella società contemporanea.
Nel secolo scorso vi sono stati scioperi generali che hanno fatto cadere Governi. E’ ancora così? Occorre a nostro avviso domandarsi quanto nell’attuale contesto il ricorso allo sciopero generale possa risultare uno strumento adeguato rispetto agli obiettivi, espliciti ed impliciti, perseguiti e se la capacità di pressione ed il conflitto non possano manifestarsi anche in altre forme innovative e più efficaci.
Dalle prime lotte operaie e per buona parte del Novecento lo sciopero ha ben rappresentato l’idea della centralità sociale del conflitto industriale, rispetto al quale si è assistito ad un progressivo mutamento di atteggiamento da parte dell’ordinamento giuridico, fino al riconoscimento costituzionale dello sciopero come diritto (dopo la mera tolleranza penale dell’Italia liberale e la successiva stretta repressiva del periodo fascista).
Una scelta, per certi versi, di integrazione del conflitto nel sistema istituzionale, legittimando lo sciopero come strumento di democrazia sociale e di difesa collettiva degli interessi dei lavoratori, confidando al contempo in un suo uso responsabile, al fine di neutralizzarne le implicazioni potenzialmente distruttive (“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” recita l’art. 40, della Costituzione).
Il conflitto, e lo sciopero come sua espressione, è stato del resto accettato come dato fisiologico delle società di libero mercato, ravvisandosi nel confronto tra gruppi di interesse un elemento centrale delle dinamiche sociali.
Occorre d’altro lato prendere atto che il rilievo della risorsa sciopero nelle relazioni industriali italiane è andato progressivamente riducendosi, a prescindere dall’influenza di leggi limitative (che come noto hanno riguardato solo i servizi pubblici essenziali), registrandosi peraltro una trasmigrazione del conflitto dal settore industriale a quello terziario, con logiche ed obiettivi totalmente differenti.
I servizi pubblici essenziali costituiscono un ambito d’esercizio del diritto di sciopero (generale e non solo) meritevole di attenzione specifica. Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento di diritti della persona di pari rango costituzionale, la legge n. 146/1990 s.m.i. prescrive, come noto, l’adempimento di una serie di obblighi procedurali e affida alla contrattazione collettiva la responsabilità di individuare le prestazioni indispensabili da assicurare durante i momenti di astensione collettiva. Al riguardo, è di fondamentale rilievo la funzione istituzionale di controllo assolta dalla Commissione di garanzia che, in quanto autorità amministrativa indipendente, è chiamata a verificare il rispetto degli obblighi sanciti dalla legge o dalla contrattazione collettiva da parte, tra l’altro, delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero. In tale contesto, alcune recenti decisioni giurisprudenziali (v. da ultimo T.A.R. Lazio 16 gennaio 2025, n. 712) hanno contribuito a sollevare un acceso dibattito intorno al rischio di un abuso di potere in merito alla possibilità di emanare ordinanze di precettazione (in caso di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionamente garantiti). Un ricorso ingiustificato alla precettazione da parte delle autorità competenti, qualora non ricorrano i casi di necessità ed urgenza, è da contrastare, non costituendo a nostro avviso la risposta adeguata a contenere il disagio procurato alla cittadinanza da un esercizio magari avventato del diritto di sciopero. Per la Cisl si tratta, anche in tal caso, di bilanciare il giusto diritto di protesta dei lavoratori dei settori interessati con il dovere di garantire i servizi essenziali alla cittadinanza, preferendo, finchè possibile, la via del dialogo e del negoziato a quella del conflitto.
E’ inoltre da sottolineare come lo stesso concetto di interesse collettivo, alla cui tutela lo sciopero è finalizzato (lo sciopero è pacificamente qualificato dalla giurisprudenza come astensione dal lavoro per il perseguimento di un interesse collettivo), sia venuto a perdere il suo carattere totalizzante, quasi identificandosi con l’interesse generale, e vada ricondotto per lo più a dinamiche parziali, relative a conflitti tra categorie e gruppi specifici di lavoratori.
Più in generale è da domandarsi se per affrontare le sfide concernenti le trasformazioni in atto (digitalizzazione, sostenibilità, emergenza demografica) e per affermare una società più giusta e solidale, a partire dal riconoscimento di tutele fondamentali che accompagnino la persona in tutte le fasi della sua vita lavorativa (e non), non sia indispensabile superare un approccio puramente conflittuale/rivendicativo a favore di una prospettiva cooperativa e partecipativa, con un coinvolgimento attivo dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle decisioni aziendali.
E’ da evidenziare che il nostro ordinamento, accanto allo sciopero come diritto (art. 40, Cost.), pone la libertà di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva (art. 39, Cost.), nonché il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (art. 46, Cost.). Contrattazione collettiva, conflitto e partecipazione costituiscono dunque i fondamenti del diritto sindacale italiano, in una prospettiva equilibrata, di reciproca valorizzazione. Se il riconoscimento del diritto di sciopero conferisce al principio di libertà sindacale un potente strumento di effettività, consentendo al sindacato di operare nell’ambito di un sistema di economia di mercato, altrettanto si può affermare per la partecipazione, che non elimina il conflitto, ma lo riconduce in un’ottica sussidiaria, partecipazione che a sua volta ha bisogno della contrattazione collettiva per la sua regolazione ed implementazione.
Questo modo di considerare il conflitto si riflette anche sui profili concernenti la titolarità del diritto di sciopero.
Sia le teorie privatistiche, che concepivano lo sciopero come diritto soggettivo potestativo, da esercitare nei confronti della controparte del rapporto di lavoro, sia le teorie costituzionali, che qualificavano lo sciopero come diritto assoluto di libertà, non sembrano oggi del tutto soddisfacenti. Stante la necessità di individuare un nesso di causalità tra l’astensione del lavoratore ed il perseguimento di un interesse collettivo, rispetto al quale la proclamazione sindacale dello sciopero interviene ad eliminare qualsiasi dubbio, pare infatti preferibile una rilettura dello sciopero come diritto a titolarità collettiva ed esercizio individuale, valorizzando sul punto il ruolo dell’organizzazione sindacale.
Alle considerazioni circa la titolarità del diritto di sciopero si aggiungono le riflessioni sulle ricadute possibili della transizione digitale, di cui i sistemi di intelligenza artificiale costituiscono la manifestazione più recente, sull’azione di rappresentanza sindacale. Al riguardo, desta interesse la variante digitale del conflitto collettivo denominata netstrike, che presuppone un’adesione diffusa alla protesta sindacale da parte della società civile, disponibile ad occupare, per ragioni solidaristiche, gli spazi virtuali della parte datoriale. Il primo netstrike risale al 2007, quando circa ventimila utenti della piattaforma digitale Second Life hanno risposto all’appello dei lavoratori scioperanti della società Ibm (International Business Machines) di occupare simultaneamente la rete aziendale, favorendo così l’apertura di un negoziato. Tra le altre esperienze sono da richiamare: il sostegno ricevuto dalla rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Milano della Marcegaglia Buildtech (nel 2009) tramite l’invio di una quantità di messaggi di posta elettronica tale da determinare il malfunzionamento del dominio aziendale; la perdita economica subita dalla multinazionale Ritzy Cinema a causa della prenotazione online di biglietti senza il completamento della procedura d’acquisto con cui si è deciso di affiancare nel 2019 la mobilitazione dei lavoratori presso la sede di Brixton. Ferme restando le opportunità in termini di maggiore sensibilizzazione alle questioni d’interesse sindacale scaturenti da un coinvolgimento della società civile nelle azioni (anche conflittuali) di rappresentanza, è peraltro da considerare che sotto il profilo della qualificazione giuridica l’assenza di un’astensione effettiva dal lavoro relega il netstrike ad una condotta accessoria all’esercizio del diritto di sciopero che, in quanto tale, espone i soggetti proclamanti al rischio di incorrere in responsabilità, anche di natura penale.
Il periodo più recente rappresenta un momento di profonda ridefinizione dell’istituto dello sciopero generale, inteso non solo come strumento di pressione economica, ma come elemento di una più ampia dialettica costituzionale tra poteri dello Stato, organizzazioni sindacali e diritti dei cittadini. Per la Cisl lo sciopero non costituisce un bene in sé, ma solo uno strumento per ottenere risultati concreti.
Negli ultimi cinque anni una parte del sindacalismo italiano ha fatto ricorso sistematicamente allo sciopero generale, con una linea di aperto contrasto verso le manovre di bilancio e le politiche industriali del Governo. La Cisl ha scelto invece una strategia di mobilitazione propositiva, rifiutando lo sciopero generale come strumento rituale e di mera testimonianza.
Occorre infatti fare attenzione che alla crisi della rappresentanza politica (e istituzionale) non si accompagni una crisi della rappresentanza sociale, laddove l’immagine del sindacato sia solo quella dell’antagonismo sociale, scaricando attraverso scioperi generici, privi di risultati perseguibili, costi e sacrifici sulle persone.
La Cisl ha messo al centro della sua azione l’attuazione dell’art. 46, della Costituzione, vedendo nella partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese l’elemento essenziale per aumentare retribuzioni e produttività. In tale prospettiva la legge promossa dalla Cisl sulla partecipazione (legge n. 76/2025) va ora implementata attraverso la contrattazione collettiva.
Il fatto peraltro di privilegiare una linea di responsabilità e di proposta piuttosto che di mera contrapposizione, non significa rinunciare a partecipare attivamente a scioperi proclamati a livello di specifiche categorie o territori, in presenza di rivendicazioni concrete.
Così in occasione dello sciopero del 3 ottobre 2025, indetto per ragioni legate anche alla politica estera (conflitti in Ucraina e Gaza), la Cisl ha scelto di promuovere una raccolta fondi per la pace invece di scendere in piazza, riflettendo un’idea di sindacato che non si sente terminale sociale di un’opposizione politica, ma soggetto autonomo capace di misurarsi con tutti.
Il 2026 rappresenta l’anno di chiusura del PNRR. L’Italia non può permettersi nuove divisioni nel momento in cui deve costruire le basi di una crescita possibilmente stabile, dopo il venir meno dei fondi europei.
La proposta di un Patto della Responsabilità tra istituzioni e parti sociali serve proprio ad evitare che il Paese ricada in vecchie logiche divisive, una volta terminata la spinta degli investimenti comunitari. In tale prospettiva lo sciopero generale non serve se utilizzato per scopi ideologici che prescindano dalla fattibilità economica delle richieste.
In conclusione la posizione della Cisl mira al superamento di un modello di azione sociale antagonista, di stampo novecentesco, a favore di un sindacalismo corresponsabile e propositivo. In tale ottica lo sciopero generale riacquista la sua natura di extrema ratio, come strumento da utilizzare quando la via del confronto non risulti praticabile, lasciando alla concertazione, alla partecipazione e alla contrattazione il compito di orientare e di governare i cambiamenti.