TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
Si moltiplicano gli interventi del legislatore e della giurisprudenza in materia di diritto sindacale, che invero lungi dal definire regole certe in materia di rappresentanza, rappresentatività ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro, appaiono forieri di ulteriori contraddizioni.
La legge delega n. del 23 settembre 2025
Il Senato della Repubblica, il 23 settembre 2025, ha approvato in via definitiva la legge n. 144, d’iniziativa di alcuni deputati dell’opposizione, che hanno ritirato successivamente la sottoscrizione, la quale prevede “Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione” . L’iniziativa legislativa si propone “di garantire l’attuazione del di¬ritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrat¬tazione collettiva e stabilendo criteri che ri¬conoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro mag¬giormente applicati”.
Appare, al di là della buona intenzione di affrontare il tema delle retribuzioni insufficienti, che ancora una volta la politica del diritto sembra volere aggirare con norme di legge, la previsione dell’art. 39 Cost, destinate a entrare in contrasto con esso, sostituendo al concetto di maggiore rappresentatività quello di “contratto collettivo di maggiore applicazione”, nonché con la vaghezza in materia di perimetro contrattuale, in ragione del termine di "lavoratori", che sostituisce lo storico riferimento alla categoria contrattuale, legata al settore merceologico: “Non dimentichiamo però che i perimetri sono espressione dell'autonomia collettiva e della libertà sindacale ex art. 39 primo comma Cost. e più di tanto non si possono forzare” .
Diversi i rilievi a cui si presta tale provvedimento legislativo.
E’ stato opportunamente osservato come la legge delega prenda a riferimento il contratto collettivo maggiormente applicato: “Pensando male ma indovinandoci, un contratto molto al ‘ribasso’ magari potrebbe venire applicato entusiasticamente da molte imprese che vorrebbero, come dire, abbassare il costo del lavoro. Ma questo non è sufficiente a renderlo poi giusto. Quindi questo criterio della maggiore applicazione, da solo, non ci garantisce in sostanza che vengano fuori dei risultati di garanzia giusta” .
Ma sotto il più generale profilo giuridico essa appare foriera di pronunzie di incostituzionalità, similmente a quanto avvenuto con la legge 14 luglio 1959, n. 741, la “legge-Vigorelli”, allorquando venne prorogata con la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, non configurandosi di conseguenza più con carattere “eccezionale” e, quindi, in contrasto con l’art. 39 Cost.
Come noto i profili di incostituzionalità rilevati dalla Consulta, riguardarono la stabilizzazione del conferimento dell’efficacia ultra partes ai contratti collettivi al di fuori delle previsioni ex art. 39 Cost. , con la violazione dell’ordine costituzionale in materia di distribuzione di competenze tra legge e autonomia collettiva.
La sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale
Con la sentenza numero 156, depositata l’8 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza numero 231 del 2013, che ha indicato la partecipazione alla formazione del contratto collettivo quale criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle rappresentanza sindacali aziendali. Al contempo, ha rilevato un vulnus ai principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, in ragione dell’ipotesi che tale criterio selettivo diventi strumentalmente funzionale all’esclusione dalle trattative contrattuali, e, quindi dai diritti sindacali in azienda, di un’organizzazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività.
Ma il rimedio elaborato dalla Consulta per evitare tale eventualità, non può che suscitare perplessità. Infatti, nell’individuazione del parametro normativo di riconduzione a legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Orbene, si tratta di un parametro che – anche se più selettivo – appare slegato dalle esigenze di una verifica dell’effettiva rappresentatività, funzionale al rapporto con la contrattazione collettiva, e in contrasto con la pronunzia referendaria dell’11 giugno 1995, che abrogò la lettera a) dell’art. 19 St., che attribuiva il diritto di costituire rsa nell’ambito dei sindacati “maggiormente più rappresentativi”, poiché si riteneva che si risolvesse in un ingiusto privilegio, stabilito a favore delle “confederazioni storiche”, con il conferimento di una sorta di “monopolio rappresentativo” non giustificato, individuando come criterio unico di accesso alle prerogative del Titolo III della legge n. 300/1970, quello della stipula di contratti collettivi di qualunque livello, a condizione che fossero applicati nell’unità produttiva. “Monopolio rappresentativo” garantito al modello di sindacalismo storico legato all’industria fordista e al sistema politico e, in particolare, ai partiti di sinistra .
Invero, la Corte, avendo come elemento teleologico il contrasto alla selezione da parte datoriale dei sindacati, emise l’anno successivo al referendum la sentenza n. 244, che pose una serie di “paletti” all’”accreditamento datoriale”, con il discrimine tra la stipula di un accordo aziendale e la sottoscrizione di “contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell’unità produttiva”, individuando l’esigenza che il contratto collettivo fosse un accordo a contenuto “normativo, che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina”, espressivo della effettiva partecipazione del sindacato al processo di formazione del contratto .
Ma ciò che desta perplessità della sentenza n. 156/2025 è il riferimento alla nozione indicata dalla Consulta per legittimare - oltre alla partecipazione alla negoziazione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, indicata nella sentenza “additiva” n. 231 del 2013 – la costituzione di rsa: quella del sindacato comparativamente più rappresentativo.
Con questa formula, definita “escogitazione linguistica intelligente e feconda” , si è tentato di contribuire a sciogliere i nodi relativi al rapporto tra verifica della rappresentatività, libertà sindacale ed efficacia della contrattazione collettiva, attraverso il confronto di rappresentatività dei soggetti sindacali, ma che appare non coerente con l’art. 39, comma 1, della Costituzione, in particolare per i profili di irragionevolezza del processo di selezione delle organizzazioni sindacali .
Sul tema sono stati giustamente ricordati i “principi irrinunciabili e invalicabili della seconda parte dell’art. 39 dalle norme procedurali, dalle soluzioni tecniche, storicamente transeunti, destinate a consumarsi ed esaurire nel tempo la loro funzione” .
E’ condivisibile, certamente, l’auspicio espresso dalla Corte, già reso esplicito nella precedente sentenza n. 231 del 2013, per un’organica revisione normativa della materia “capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori”. Ma ciò può e deve avvenire, poiché, come è stato giustamente osservato, “non è più tempo di analisi dubbiose circa l'opportunità di una svolta regolatoria del diritto sindacale italiano, né di continuare a interrogarsi sulla praticabilità tecnica e politica di un intervento legislativo. Troppo evidente è, infatti, lo stato di incertezza che mina la stabilità del sistema e financo inquina i comportamenti delle controparti” .
Al contrario, le continue contraddizioni di sistema tra il legislatore, la giurisprudenza costituzionale e le tendenze dell’autonomia collettiva, corrono il rischio per il diritto sindacale italiano di generare l’“Homunculus” creato in laboratorio nel “Faust” di Goethe.