TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
1. La Corte costituzionale procede nella direzione della tutela della “rappresentatività effettiva”: dalla legittimazione all’esercizio delle prerogative sindacali del “sindacato trattante e non firmante” a quella del “sindacato non trattante e non firmante”
Con la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025 la Corte costituzionale rinnova lo scrutinio di costituzionalità dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori sottoposto al suo vaglio sull’onda lunga della rilettura operata dalla stessa Consulta con la sentenza n. 231 del 3 luglio 2013 del criterio individuato dalla norma in questione per la selezione dei soggetti collettivi ammessi alla costituzione nei luoghi di lavoro di rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e, di conseguenza, titolari dei diritti sindacali di cui ai successivi articoli del titolo III dello Statuto dei lavoratori.
L’occasione è data dall’aver il Tribunale di Modena, giudice remittente, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 19 Stat. lav. in relazione agli artt. 3 e 39 Cost. sollevata in margine al contenzioso ex art. 28 Stat. lav. insorto tra un sindacato autonomo ed una società di trasporti autofiloviari, che, per non essere la prima firmataria dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva né tra le organizzazioni sindacali partecipanti alle relative negoziazioni, negava alla medesima l’ammissione alle trattative per gli accordi sindacali aziendali, la firma per adesione degli accordi sindacali di secondo livello e la costituzione di una RSA nell’unità produttiva e relativa alla conformità rispetto agli invocati parametri costituzionali della limitazione all’accesso alle agibilità sindacali di cui allo Statuto dei lavoratori, data dall’essere quell’accesso subordinato all’aver l’organizzazione sindacale sottoscritto o all’aver partecipato alla relativa negoziazione quand’anche si tratti di soggetti collettivi che risultino nell’unità produttiva stessa maggiormente o significativamente rappresentative.
La continuità con il richiamato arresto di cui alla decisione n. 231/2013 è dichiarata in sentenza dalla stessa Corte costituzionale, laddove precisa che l’intervento additivo di cui a quella pronunzia, per il quale l’art. 2019, primo comma, Stat. lav. era dichiarato costituzionalmente illegittimo non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda, era stato doverosamente circoscritto al petitum, ovvero limitato alla fattispecie della carenza di firma, senza potersi estendere alla diversa fattispecie della carenza di attività negoziale, da inquadrarsi tra le ulteriori ipotesi con riferimento alle quali la stessa Corte già allora aveva ipotizzato una pluralità di soluzioni, riconoscendo, peraltro, come l’opzione tra le stesse spettasse al legislatore, che, a sua volta, da allora, ha disatteso la sollecitazione all’apprestamento di una disciplina che tenesse conto di quelle ulteriori ipotesi ai fini dell’accesso alla tutela sindacale privilegiata.
Di qui l’imporsi dell’intervento suppletivo attuato, con la decisione qui in commento, relativamente ad una ipotesi che si pone in sequenza con quella oggetto della sentenza n. 231/2013, per riguardare una situazione di carenza di attività negoziale preliminare alla sottoscrizione che investe un soggetto collettivo di cui si assume la significativa rappresentatività, valendo, opportunamente aggiornato, anche nei confronti del sindacato “non trattante e non firmante” il rilievo già espresso dalla Corte costituzionale in favore del sindacato “trattante e non firmante” per cui “nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale e comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.”.
E di qui, ancora, il tararsi dell’esito dello scrutinio in sintonia con il dubbio di costituzionalità avanzato dal giudice remittente, per cui gli attuali criteri selettivi della titolarità del diritto alla costituzione della RSA e alla tutela rafforzata che vi corrisponde, cioè l’avere sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva e per effetto della sentenza n. 231/2013 l’aver partecipato alla relativa negoziazione, non riflettano “l’unico canone su cui fondare il trattamento differenziato – idoneo a giustificare la razionalità pratica della norma – ossia il consenso dei lavoratori in favore di un determinato sindacato”, così dimostrando - in relazione alla possibilità consentita al datore di lavoro di precludere alle organizzazioni sindacali la partecipazione alle trattative per la negoziazione degli accordi aziendali per quanto queste risultino, per numero di iscritti, percentuale di adesione agli scioperi, quantità di firme raccolte per ‘elezione alle RSU, effettivamente rappresentative nell’unità produttiva - l’irrazionalità del vigente assetto normativo.
In questa prospettiva, il problema, secondo la sentenza in commento, si risolve sul piano della verifica dell’idoneità del criterio della partecipazione alla trattativa ad impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica e trova soluzione nel senso che, allo stato attuale della normativa, tale idoneità non è assicurata nell’ordinamento sindacale di diritto privato, per quanto la sua rilevanza risulti attestata dall’aver l’esigenza di oggettivazione del criterio di ingresso alla tutela sindacale privilegiata, trovato attuazione nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e sia stata avvertita dalle parti sociali, inevitabilmente risentendo dei limiti soggettivi di efficacia degli atti dell’autonomia collettiva, con il ricalcare il modello pubblico in sede di autoregolamentazione pattizia, così legittimando l’opera di bilanciamento tra libertà negoziale del datore di lavoro privato, in assenza di obblighi legali a trattare ed il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge, suscettibile di subire ostacolo per effetto della mancata ammissione al tavolo delle trattative.
2. La rappresentatività effettiva quale criterio alternativo all’accreditamento datoriale: il “revirement” della sentenza n. 231/2013
Così la Corte costituzionale finisce per abbandonare la logica dei rapporti di forza quale chiave risolutiva delle dinamiche conflittuali all’interno dell’ordinamento intersindacale, giustificandosi con l’affermare che la propria giurisprudenza si è sviluppata in una prospettiva di mediazione tra tale visione e quella antitetica prospettata dal giudice remittente, per la quale l’esercizio strumentale del potere datoriale di accreditamento, rimesso alle scelte discrezionali del datore, può determinare la compromissione del pluralismo sindacale.
Sennonché nei fatti non è così, rappresentando la sentenza n. 231/2013 un vero e proprio revirement rispetto alle precedenti pronunzie.
E’ la stessa Corte costituzionale ad evidenziare in sentenza, richiamando la propria precedente decisione n. 30/1990 che il criterio della firma del contratto è un congegno di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo, di modo che esso non va inteso in senso formale bensì quale indice di effettiva rappresentatività manifestata attraverso quell’atto tipico dell’agire sindacale che è la stipulazione del contratto collettivo ed aggiunge, citando l’ulteriore precedente dato dalla decisione n. 244/1996 che “non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto” e “nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina”.
E si tratta di una sentenza, quest’ultima, emessa all’indomani della modifica all’originario criterio selettivo di cui all’art. 19 indotta dal referendum del 1995 per effetto del quale all’abrogazione dell’originaria lett. a) e, dunque, di qualsiasi richiamo al criterio della maggiore rappresentatività derivata dall’appartenenza alle confederazioni storiche e, come tale, meramente presunta, ha corrisposto l’integrazione della lett. b), anch’essa inclusa nel testo originario, per cui la costituzione delle RSA nei luoghi di lavoro è riconosciuta alle sole organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, di qualunque livello essi siano, dunque anche di livello aziendale, elevando a criterio selettivo, in luogo della maggiore rappresentatività, il riconoscimento da parte dello stesso datore dell’organizzazione sindacale . E quella sentenza, intesa, come detto, a precludere l’accesso alle agibilità sindacali a quei soggetti collettivi che, esclusi dalla partecipazione alla trattativa, venivano ammessi alla firma di un testo contrattuale definito inter alios, costituiva la risposta ai dubbi di costituzionalità avanzati sotto il profilo dell’eccesso di legittimazione alla fruizione delle prerogative sindacali alla stregua della formulazione dell’art. 19 Stat. lav. residuata all’esito del referendum connesso all’ammissibilità della sottoscrizione per adesione dei contratti collettivi da parte dei sindacati rimasti estranei al negoziato.
Come accennato, solo la sentenza n. 231/2013 si distacca da quella logica, a ciò sospinta dalla peculiarità del contesto delle relazioni industriali in essere all’epoca, segnato dalla limitazione in margine al caso Fiat dell’accesso alle agibilità sindacali della confederazione certamente più rappresentativa e come tale destinataria della legislazione di sostegno di cui allo Statuto dei lavoratori.
Lo scostamento sembrava basarsi sull’idea di fondo per cui la legittimazione al negoziato dei terminali aziendali delle organizzazioni sindacali confederali – dapprima acquisita di fatto e poi formalizzata, ma sempre in via convenzionale, per il tramite successivi accordi interconfederali, dal Protocollo del 23 luglio 1993 , a quello del 28 giugno 2011 , a quello del 31 maggio 2013 – deriverebbe dal diritto in origine riconosciuto appunto dall’art. 19 Stat. lav. alle predette organizzazioni sindacali, in quanto maggiormente rappresentative, di costituire RSA nei luoghi di lavoro, sicché deve valere il reciproco, ovvero che alla legittimazione al negoziato deve corrispondere la titolarità delle prerogative sindacali di cui al medesimo art. 19 e successivi; ciò, riflettendo l’effettiva forza contrattuale e, dunque, la capacità rappresentativa del sindacato, consente di ritenere realizzato il requisito, quello appunto dell’effettiva rappresentatività del soggetto collettivo, assunto, nell’impostazione assiologica e funzionale della norma, rimasta, secondo quanto allora opinato dalla Corte costituzionale, impregiudicata pur dopo l’intervento referendario, a presupposto della titolarità dei diritti sindacali.
Ma una tale argomentazione, se può riguardarsi come frutto del comprensibile tentativo della Corte costituzionale di agganciare la titolarità dei diritti sindacali al dato oggettivo e valoriale della rappresentatività, mediato dall’elemento fattuale dell’accesso alle trattative, non a caso qualificato come conseguenza del consenso riscosso da parte dei lavoratori e del rapporto con essi intercorrente, piuttosto che al rapporto con l’azienda e, dunque, al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa, nondimeno era da ritenersi giuridicamente opinabile.
Essa era il risultato di una evidente manipolazione del dettato normativo emerso dall’esito referendario del 1995 cui la Corte costituzionale perviene in ragione del rifiuto, come sopra motivato, di avvalorare una modifica del testo destinata ad incidere sullo stesso criterio di selezione del soggetto collettivo in termini tali per cui, superato ogni riferimento alla “maggiore rappresentatività” storica o presunta come originariamente concepita, si opta, come detto, per l’accreditamento negoziale da parte dello stesso datore di lavoro, addivenendo così, piuttosto che ad una scelta innovativa, ad un ritorno alle origini.
Così peraltro la Corte costituzionale finisce per disconoscere le dinamiche fattuali che hanno connotato l’evoluzione del nostro sistema di relazioni industriali, “oltre” se non “contro” la nostra Costituzione, dinamiche in base alle quali la contrattazione collettiva si presenta, dalle origini, che precedono di oltre un ventennio l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, e per un torno di tempo che la supera di gran lunga, come frutto del riconoscimento datoriale dell’organizzazione sindacale come controparte negoziale, riconoscimento fondato su “rapporti di forza” parimenti modellati in relazione ad elementi fattuali quali la capacità di movimentazione dei lavoratori ed, in ultima analisi, di proficuo ricorso allo sciopero, ma non certo su elementi di diritto.
Nell’ordinamento intersindacale il riconoscimento è sì il riflesso di una rappresentatività effettiva dell’organizzazione sindacale, ma questa sta ancora nei fatti e non nelle norme dell’ordinamento statuale.
Ed ancora, la sentenza n. 231/2013 mancava di considerare il dato per cui l’intervento referendario prescinde del tutto da quel processo che, nell’ordinamento intersindacale, segna la transizione dalla nozione legale, scaturita appunto dall’originaria disciplina statutaria, di “maggiore rappresentatività” storica o presunta a quella, essenzialmente convenzionale, di rappresentatività effettiva e misurata su cui le parti sociali hanno poi delineato la trasformazione delle forme di rappresentanza nei luoghi di lavoro, identificandole, in funzione tendenzialmente sostitutiva delle RSA, nelle RSU previste nell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 seguito dalla stipula tra Governo e parti sociali del protocollo del 23 luglio 1993 e, dunque, in anticipo rispetto al referendum, alle quali vengono rimesse competenze negoziali a livello aziendale, espressamente estese alle RSA soltanto con l’accordo interconfederale sulla modifica degli assetti contrattuali concluso il 28 giugno 2011, in significativa consonanza con l’esplodere del caso FIAT e la conseguente esasperazione del conflitto all’epoca in atto in seno al sindacalismo confederale, e, più tardi, a seguito dell’accordo interconfederale del 31 maggio 2013, tendenzialmente sottratte alle RSA in un tentativo di rivitalizzazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 8 dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 2003, tesa ad impedire alle organizzazioni aderenti all’intesa sulle RSU il ritorno al modello legale con la ricostituzione di proprie RSA, che sconta comunque il limite del suo carattere non vincolante.
E non poteva ritenersi, come allora sostenuto dalla Corte costituzionale, che quel concetto di rappresentatività effettiva trovasse fondamento nella disciplina statutaria, sia pur in una prospettiva di adeguamento di quella al rinnovato contesto delle relazioni industriali, non nell’art. 19 per quanto si è detto, né, tantomeno, nell’art. 28 Stat. lav., come pure ribadito nella sentenza in commento, non potendo l’esclusione dalle trattative di un qualsiasi sindacato configurarsi neppure come violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, il solo, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, a rilevare, alla stregua della disciplina in materia di repressione della condotta antisindacale, sul piano dei rapporti negoziali tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, stante l’insussistenza di un obbligo a trattare, venuto poi meno, per quanto sopra detto, anche nell’ambito della disciplina convenzionale.
La rappresentatività effettiva che induce, quale conseguenza ineludibile, l’ammissione alle trattative di una qualsiasi sigla sindacale doveva dirsi radicarsi, al contrario, nella circostanza puramente fattuale del convincimento del datore circa l’essenzialità della presenza alle trattative di una organizzazione sindacale indotto dalla forza che la stessa esprime in termini di incidenza sulla effettività degli equilibri contrattuali da raggiungere, essenzialità che così intesa va ben oltre la mera partecipazione al negoziato, presupponendo la stessa adesione e, dunque, la sottoscrizione del contratto futuro.
Risiede qui l’intrinseca ragionevolezza della nuova formulazione dell’art. 19 Stat. lav. che, pertanto, già allora non sembrava esporsi ai sollevati profili di censura né legittimare la pronunzia di incostituzionalità cui la Corte costituzionale perveniva.
Non sussisteva violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la ragione del trattamento differenziato risiede, non tanto nella disponibilità del sindacato offerta al datore sul piano della prestazione del consenso, quanto nella sua insufficiente capacità di movimentazione ed organizzazione del consenso intorno alla propria di autotutela dell’interesse collettivo, comunque esercitata e garantita in conformità all’art. 2 Cost., e, dunque, nella sua insufficiente rappresentatività di fatto utile ai fini dello spostamento degli equilibri contrattuali, né sussisteva violazione dell’art. 39 Cost., atteso che , come rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 54 del 6 marzo 1974 , la prima avente ad oggetto l’art. 19 Stat. lav., il mancato accesso ai diritti sindacali non di per sé impeditivo, tenuto conto anche della disponibilità dello strumento dello sciopero, di un’azione di promozione e tutela dell’interesse collettivo di cui l’organizzazione sindacale si pone come oggetto esponenziale che valga nel tempo a rendere determinante in sede contrattuale la considerazione di quello specifico interesse, così imponendo non solo la partecipazione alla trattativa bensì la sottoscrizione del contratto da parte del sindacato che ne è portatore, dovendo, a tale stregua, escludersi ogni pregiudizio ai principi costituzionalmente garantiti del pluralismo e della libertà sindacale.
3. L’eterogenesi dei fini: l’approdo, a ritroso, alla rappresentatività presunta.
Il contrario avviso espresso nella sentenza in commento dalla Corte costituzionale nel senso del contrasto con i parametri costituzionali degli artt. 3 e 39 Cost. viene motivato con dichiarato riferimento alla ratio decidendi della sentenza n. 231/2013, trasposta dal criterio della firma del contratto al criterio della partecipazione alle trattative, per il quale quando questo non realizza la funzione di selezione dei soggetti in funzione della loro effettiva rappresentatività, trasformandosi al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, il criterio della trattativa viene a collidere, come collideva il criterio della firma, con i principi di ragionevolezza e pluralismo, da qui muovendo verso l’individuazione di un nuovo criterio di misurazione della rappresentatività sindacale.
Si nega che, come in via principale sollecitato dal giudice remittente, si possa addivenire ad una pronunzia integralmente demolitoria del comma 1 dell’art. 19 Stat. lav., che faccia venir meno ogni requisito di selezione nell’accesso dei lavoratori alla possibilità di costituire, nell’ambito di un sindacato, una RSA, restando così affidato all’opera della giurisprudenza il compito di individuare singole fattispecie di effettiva rappresentatività idonee a legittimare l’iniziativa, ritenendo più congrua la soluzione, prospettata in via subordinata dallo stesso giudice remittente, di addivenire ad una pronunzia additiva che consenta di estendere la legittimazione alla costituzione di RSA anche ai sindacati che abbiano acquisito una “significativa o maggioritaria rappresentatività” su base aziendale, ma rivisitandola, in ragione della desuetudine di tali criteri nelle fonti legislative, cui la Corte costituzionale afferma doversi attingere dovendo il criterio corrispondere ad un parametro rinvenibile nel tessuto normativo.
Operazione questa che, nello sfociare nell’assunzione ai fini in questione del parametro della rappresentatività comparativa portando nell’individuazione in concreto dei soggetti destinatari nelle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, finisce per perdere il riferimento alla dimensione del “luogo di lavoro” che connota l’attuale formulazione dell’art. 19 Stat. lav., andando oltre la stessa ragione del dubbio di costituzionalità sottoposto al suo vaglio dato dal potersi porre la sottoscrizione del contratto collettivo e l’ammissione alla relativa negoziazione quale surrettizio ostacolo all’esercizio dell’azione sindacale da parte di un soggetto collettivo dotato di effettiva rappresentatività nell’unità produttiva .
E’ evidente che il riferimento ad una rappresentatività comparativa apprezzata con riguardo al livello nazionale, così eludendo, come detto, la dimensione del “luogo di lavoro” che, viceversa, definisce il perimetro della rappresentatività effettiva, vale a tarare il criterio di legittimazione all’accesso alle agibilità sindacali su una rappresentatività, che potendo in concreto derivare aliunde rispetto all’unità produttiva quella qualificazione, si connota come “presunta”, risolvendosi, sia pur con esiti che vanno rapportati alla diversa valenza che la nozione assume nel rinnovato contesto delle relazioni industriali, in una riedizione della lett. a) del primo comma dell’originaria formulazione dell’art. 19 Stat. lav., viceversa espunta dall’esito referendario.
La stessa Corte costituzionale non manca di avvedersene, affrettandosi a smentire una tale lettura con l’affermare che quella lettera si riferiva all’affiliazione confederale, quindi ad un criterio differente e peculiare. Ma si tratta di un sostanziale aggiramento del problema, dato appunto dal carattere presunto che, ora come allora, deriva al parametro della rappresentatività una volta che si prescinda dall’ambito con riferimento al quale va misurata, qui dato dall’unità produttiva .
Ed è questo ritorno alle origini, cui si era sottratta la sentenza n. 231/2013 , questa chiusura del cerchio sancita dopo cinquantacinque anni e con incuranza dell’espressione in senso contrario della volontà popolare che, al di là dei dubbi connessi alle ragioni di opportunità, date dall’eccesso di legittimazione all’esercizio delle prerogative sindacali e, di conseguenza, dal sovraccarico dei relativi oneri imposto ai datori, porta a qualificare come illegittima, piuttosto che la norma così come riscritta dal referendum, la “addizione” che a questa deriva dalla pronunzia de qua.